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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08179/2025 del 28/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (cessionaria del credito)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto bancario in cui una banca aveva agito per ottenere il pagamento del saldo dovuto da una società correntista nei cui confronti il ricorrente aveva prestato garanzia, poi qualificata in appello come fideiussione. Il giudice di primo grado aveva respinto la domanda di accertamento negativo del credito proposta dal garante e, accogliendo la riconvenzionale della banca, lo aveva condannato al pagamento di euro 91.366,54 oltre accessori. In appello la decisione era stata confermata, con la precisazione che non erano emersi addebiti illegittimi sui conti e che la consulenza tecnica d’ufficio contabile non era necessaria; la Corte territoriale aveva inoltre ritenuto provato il credito, pur riqualificando la garanzia come fideiussione e non come garanzia autonoma. Con il ricorso per cassazione il soccombente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., sostenendo che il giudice d’appello avesse illegittimamente negato la consulenza tecnica d’ufficio contabile, che egli riteneva necessaria per accertare i rapporti di conto corrente e il saldo; 2) nullità della sentenza per avere reputato non impugnato il capo di primo grado sulla genericità delle allegazioni relative alla nullità delle clausole dei conti correnti; 3) omesso esame di un fatto decisivo e controverso, per non avere considerato che la banca non avrebbe provato l’invio al correntista degli estratti conto prima del giudizio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché non configurava correttamente la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e, comunque, non censurava specificamente la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sulla sufficienza della documentazione prodotta dalla banca e sulla insussistenza di contestazioni specifiche tali da rendere necessaria la CTU. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la decisione d’appello si fondava su due rationes autonome: da un lato il giudicato interno sulla mancata impugnazione della statuizione di primo grado circa la genericità delle allegazioni, dall’altro la mancata prova dell’invalidità delle clausole; il ricorrente non aveva attaccato entrambe le rationes. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile sia perché la causa rientrava nella cd. doppia conforme, senza che il ricorrente avesse assolto l’onere di indicare le diverse ragioni di fatto delle due decisioni di merito, sia perché la censura riguardava in sostanza un’argomentazione difensiva e non un fatto storico decisivo. Il ricorrente è stato inoltre condannato alle spese di legittimità e al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione è deducibile solo se il giudice abbia posto a base della decisione prove non introdotte dalle parti o disposte d’ufficio fuori dai poteri officiosi, non per contestare il modo in cui ha valutato le risultanze.

  • art. 116 c.p.c.

    La violazione è deducibile solo se il giudice abbia attribuito a una prova un valore diverso da quello previsto dalla legge o abbia dichiarato di valutarla secondo prudente apprezzamento quando era soggetta a regola legale di valutazione; non basta contestarne l’esito valutativo.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    La censura di nullità deve colpire effettivamente la decisione processualmente viziata e non può eludere il principio per cui il motivo deve aggredire tutte le rationes decidendi autonome poste a fondamento della sentenza impugnata.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di omesso esame è configurabile solo rispetto a un fatto storico, principale o secondario, decisivo e controverso, non rispetto a questioni, argomentazioni difensive o profili valutativi.

  • art. 348-ter, quinto comma, c.p.c.

    In caso di doppia conforme è preclusa la censura per omesso esame di fatti decisivi, salvo che il ricorrente indichi le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • La deduzione della violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può trasformarsi in una critica alla valutazione delle prove o alla scelta del giudice di non disporre una consulenza tecnica d’ufficio; occorre invece allegare una vera e propria utilizzazione di prove non introdotte dalle parti o una deroga illegittima alle regole legali di valutazione della prova.
  • La decisione sulla necessità della consulenza tecnica d’ufficio appartiene al potere discrezionale del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione per violazione di legge, soprattutto quando la documentazione già prodotta consenta di scrutinare i fatti rilevanti e non vi siano specifiche contestazioni che rendano indispensabile l’ausilio tecnico.
  • Quando la sentenza d’appello si fonda su più rationes decidendi autonome, il ricorso per cassazione è inammissibile se non le censura tutte in modo specifico e completo.
  • Nel regime della doppia conforme, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è precluso se il ricorrente non dimostra che le due decisioni di merito si basano su differenti ragioni di fatto; inoltre il vizio riguarda solo l’omesso esame di un fatto storico decisivo, non l’omessa considerazione di un’argomentazione difensiva.
  • Nei giudizi aventi ad oggetto saldi di conto corrente bancario, la consulenza tecnica d’ufficio non può supplire all’inerzia probatoria delle parti e può essere omessa quando il giudice ritenga provata la validità delle clausole contrattuali e non emergano contestazioni specifiche sugli addebiti.

Come è indicizzato

MaterieMutuoConto correnteImpugnazioniProve
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieInteressi usurari
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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