Cassazione Civile, Ordinanza n. 34138/2022 del 21/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatore fallimentare)
La controversia
La società ha proposto ricorso per cassazione avverso un decreto del Tribunale di Modena. Prima della decisione, tuttavia, la ricorrente ha depositato rituale rinuncia al ricorso ai sensi dell'art. 390 c.p.c.; il curatore del fallimento ha aderito alla rinuncia con dichiarazione ritualmente depositata. Il giudizio di legittimità aveva quindi ad oggetto una controversia già introdotta in cassazione, ma non viene definito nel merito perché il ricorso è stato abbandonato dalle parti secondo le forme previste.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso da parte della società ricorrente e dell'adesione del controricorrente curatore fallimentare, ritenendo che nulla ostasse alla declaratoria di estinzione del giudizio di legittimità. Ha inoltre escluso ogni statuizione sulle spese del giudizio di cassazione e ha dato atto che non sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002. Il procedimento è stato quindi dichiarato estinto.
Norme richiamate
consente la rinuncia al ricorso per cassazione, che nel caso è stata rituale e ha determinato l'estinzione del giudizio
disciplina gli effetti processuali della rinuncia e l'estinzione del giudizio di legittimità a seguito di adesione della controparte
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
la Corte ha escluso i presupposti per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
richiamato come parametro del contributo unificato dovuto per l'impugnazione
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se rituale e accompagnata dall'adesione della controparte, comporta l'estinzione del giudizio di legittimità senza esame del merito.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, il giudice può non provvedere sulle spese se non ritiene di dover adottare una specifica statuizione.
- L'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 presuppone la verifica dei relativi presupposti processuali, che possono essere esclusi quando il giudizio si estingue per rinuncia.
- Quando il processo di cassazione si chiude per abbandono del ricorso, non si formano principi sul merito della controversia originaria, ma solo effetti processuali di estinzione.
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