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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13974/2024 del 20/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (autorità antitrust)

La controversia

La controversia nasce da un provvedimento sanzionatorio dell'AGCM che aveva accertato una intesa orizzontale segreta, qualificata come pratica concordata vietata dall'art. 101 TFUE, relativa alla spartizione di nove lotti di una gara pubblica Consip per servizi di assistenza tecnica alle autorità di audit dei programmi cofinanziati con fondi UE. Il Consiglio di Stato, riformando il TAR, aveva ritenuto responsabile anche la società ricorrente, pur non partecipante materialmente alla gara, valorizzando plurimi elementi probatori: contatti tra esponenti dei network professionali prima della gara, simulazioni pre-gara, commenti post-gara e anomalia delle offerte presentate. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha dedotto violazione dell'art. 7 d.lgs. 3/2017, dell'art. 6 CEDU e del principio di full jurisdiction, sostenendo che il Consiglio di Stato avesse effettuato un esame solo apparente e parziale dei fatti, recependo acriticamente la tesi dell'Autorità e omettendo di considerare circostanze decisive; ha chiesto, in subordine, rinvio pregiudiziale alla CGUE sulla compatibilità del sistema nazionale con il principio di effettività della tutela. Con il secondo motivo ha denunciato eccesso di potere giurisdizionale per mancato rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE, assumendo che il Consiglio di Stato avesse esteso illegittimamente la responsabilità antitrust a una società non operante sul mercato e priva di poteri di direzione e coordinamento sulla società partecipante alla gara, senza motivare sul punto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ribadito che il sindacato delle Sezioni Unite sui provvedimenti del giudice amministrativo è limitato ai soli motivi inerenti alla giurisdizione, cioè ai casi di difetto assoluto o relativo di giurisdizione, di creazione di una norma inesistente o di invasione del merito amministrativo, e non si estende agli errores in iudicando o in procedendo, neppure quando vengano denunciati come violazione del principio di full jurisdiction o come mancato esame completo dei fatti. La Corte ha inoltre ritenuto che la doglianza sul mancato rinvio alla CGUE investisse un errore di giudizio e non un vizio attinente alla giurisdizione, osservando che il Consiglio di Stato aveva comunque affrontato il tema della responsabilità antitrust alla luce della giurisprudenza europea sull'entità economica unitaria e che, in ogni caso, la questione pregiudiziale era stata ritenuta non rilevante ai fini della decisione. Le spese sono state poste a carico della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 111, comma 8, Cost.

    Il ricorso per cassazione avverso le sentenze del Consiglio di Stato è ammesso solo per motivi attinenti alla giurisdizione, non per denunciare errores in iudicando o in procedendo.

  • art. 362 c.p.c.

    L'azione delle Sezioni Unite resta limitata ai soli vizi inerenti alla giurisdizione, non estendendosi al controllo del merito della decisione amministrativa.

  • art. 110 c.p.a.

    È richiamato quale base del ricorso per cassazione proposto contro la sentenza del Consiglio di Stato.

  • art. 7 d.lgs. n. 3/2017

    Le decisioni definitive antitrust sono richiamate dalla ricorrente come vincolanti nei giudizi civili risarcitori, ma la Corte osserva che ciò non amplia il perimetro del sindacato per motivi di giurisdizione.

  • art. 6 CEDU

    La Corte esclude che la dedotta violazione della full jurisdiction consenta di trasformare in motivo di giurisdizione un errore di giudizio del Consiglio di Stato.

  • art. 101 TFUE

    È la norma sostanziale posta a base dell'illecito antitrust contestato, relativo a una pratica concordata tra imprese.

  • art. 267 TFUE

    Il mancato rinvio pregiudiziale alla CGUE da parte del Consiglio di Stato è ritenuto, nel caso concreto, questione di merito/giudizio e non vizio di giurisdizione sindacabile in cassazione.

  • art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    La Corte richiama il principio di tutela giurisdizionale effettiva per escludere che esso imponga un ampliamento del sindacato delle Sezioni Unite oltre i limiti della giurisdizione.

  • art. 41 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    È evocato dalla ricorrente nel quadro del principio di effettività della tutela, ma non viene ritenuto idoneo a mutare i limiti del giudizio di cassazione.

  • art. 4, paragrafo 3, TUE

    Richiamato nel quadro della sentenza Randstad e del dovere di leale cooperazione, senza incidere sul limite del sindacato ex art. 111, comma 8, Cost.

  • art. 19, paragrafo 1, TUE

    Richiamato insieme all'art. 4, paragrafo 3, TUE e alla direttiva ricorsi, per affermare la compatibilità del sistema nazionale con il diritto UE.

  • Direttiva 89/665/CEE

    È richiamata dalla giurisprudenza UE citata per escludere che il diritto dell'Unione osti a un sistema che non consenta di contestare in cassazione la sentenza del supremo giudice amministrativo.

  • Direttiva 2014/23/UE

    Richiamata solo nel testo della pronuncia CGUE citata in materia di effettività della tutela nei contratti pubblici.

  • art. 32 Linee Guida in materia

    Richiamato per il tema del ruolo di capogruppo e dell'influenza determinante, ma non assume rilievo decisivo nel rigetto dell'odierno ricorso.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione contro le sentenze del Consiglio di Stato è proponibile solo per vizi che attengano realmente ai limiti esterni della giurisdizione; non basta prospettare violazioni di legge, errori di valutazione probatoria o omissioni motivazionali, anche se gravi o radicali.
  • La denuncia di un difetto di full jurisdiction o di un esame incompleto dei fatti, quando in sostanza mira a ottenere una nuova valutazione del merito della controversia, integra un errore di giudizio o di processo e non un motivo attinente alla giurisdizione.
  • Il mancato rinvio pregiudiziale alla CGUE da parte del giudice amministrativo di ultima istanza, se dedotto come erronea applicazione del diritto UE o come omissione motivazionale sulla rilevanza della questione, non consente di superare i limiti del sindacato delle Sezioni Unite sulla giurisdizione.
  • In materia antitrust, il giudice amministrativo può basarsi su un compendio probatorio plurimo e convergente per confermare la sanzione dell'Autorità; la contestazione della lettura di tali elementi resta censura di merito, non di giurisdizione.
  • La motivazione per relationem è ammissibile quando le ragioni della decisione risultino comunque chiare e imputabili al giudice che le faccia proprie in modo critico; ciò non integra, di per sé, un diniego di giurisdizione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della provaRinvio pregiudizialePrimato del diritto dell'Unione europea

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