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Ordinanza

Ordinanza n. 3576/2026 - Roma, Sezione 5

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del decreto del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio – Ufficio IV- n. 460 del 21 aprile 2026 con il quale, in applicazione dell’art. 554 del D.LGS 297 del 1994 è stato indetto , per le provincie di Frosinone, Latina , Rieti , Viterbo e Roma il concorso per titoli ai fini dell’aggiornamento ed integrazione delle graduatorie permanenti provinciali, utili per l’anno scolastico 2026/2027, relative al profilo professionale di assistente amministrativo del personale ATA statale degli istituti e delle scuole di primo e secondo grado, delle istituzioni educative e delle scuole speciali statali, nella parte in cui vengono disciplinati i criteri di attribuzione dei punteggi per i titoli di servizio e, in particolare, nella parte in cui è previsto che il servizio obbligatorio di leva, ovvero il servizio civile sostitutivo, deve essere valutato differentemente a seconda se sia stato svolto o meno in costanza di nomina; di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, anche non noto e lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente;

Giustizia amministrativa202606133

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. VOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: bando di concorso per titoli per l'aggiornamento e l'integrazione delle graduatorie permanenti provinciali del personale ATA, nella parte relativa alla diversa valutazione del servizio obbligatorio di leva o del servizio civile sostitutivo a seconda dello svolgimento in costanza di nomina

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio con cui è stato indetto il concorso per titoli destinato all'aggiornamento e all'integrazione delle graduatorie permanenti provinciali per il profilo di assistente amministrativo del personale ATA, relativamente all'anno scolastico 2026/2027. La censura riguarda i criteri di attribuzione dei punteggi per i titoli di servizio e, in particolare, la previsione di una valutazione differenziata del servizio obbligatorio di leva e del servizio civile sostitutivo in ragione del fatto che tali servizi siano stati svolti o meno in costanza di nomina. Il ricorrente ha prospettato l'illegittimità di tale differenziazione e ha chiesto la sospensione dell'efficacia del bando nella parte lesiva.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso, nei limiti dell'interesse del ricorrente, l'efficacia dell'atto impugnato nella parte relativa alla diversa attribuzione del punteggio per il servizio obbligatorio di leva o per il servizio civile sostitutivo. In sede di sommaria delibazione, il giudice ha ritenuto sussistente il fumus boni iuris, richiamando l'orientamento giurisprudenziale consolidato secondo cui tali servizi devono ricevere il medesimo punteggio indipendentemente dal loro svolgimento in costanza di nomina, sulla base di un'interpretazione costituzionalmente orientata delle norme applicabili. È stato ravvisato anche il periculum in mora, poiché la protratta efficacia della previsione impugnata avrebbe potuto pregiudicare irreparabilmente la possibilità del ricorrente di conseguire una nomina in ruolo o un incarico annuale con l'imminente avvio dell'anno scolastico. Il merito è stato rinviato all'udienza pubblica del 10 febbraio 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 554 d.lgs. 297/1994

    La disposizione costituisce la base normativa del concorso per titoli destinato all'aggiornamento e all'integrazione delle graduatorie permanenti provinciali del personale ATA.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale; il TAR ha ritenuto sussistenti sia il fumus boni iuris sia il periculum in mora e ha sospeso parzialmente l'efficacia dell'atto impugnato.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la diversa valutazione del servizio obbligatorio di leva e del servizio civile sostitutivo in ragione del loro svolgimento o meno in costanza di nomina presenta profili di illegittimità quando si ponga in contrasto con l'interpretazione costituzionalmente orientata delle norme applicabili; tali servizi devono essere valutati con il medesimo punteggio.
  • Sussiste il periculum in mora quando l'applicazione immediata dei criteri illegittimi di formazione di una graduatoria scolastica possa compromettere, con l'avvio imminente dell'anno scolastico, la possibilità concreta di ottenere una nomina in ruolo o un incarico annuale.
  • La tutela cautelare può essere concessa limitatamente alla parte dell'atto impugnato e nei limiti dell'interesse individuale del ricorrente, senza estendere automaticamente gli effetti della sospensione all'intera procedura concorsuale.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciPersonale scolasticoTutela cautelare
RamiPubblico impiego e concorsiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
SottomaterieValutazione dei titoli e punteggi
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezza

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