Cassazione Penale, Sentenza n. 19312/2026 del 27/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava il rigetto dell'affidamento in prova sostenendo violazione dell'art. 47 Ord. pen. e illogicità della motivazione: il Tribunale avrebbe ignorato la sua condizione di invalido civile al 75%, la relazione favorevole dell'Uepe attestante il regolare comportamento in libertà e la precedente revoca della libertà vigilata per venuta meno della pericolosità sociale, attribuendo invece preponderante valore ai gravi precedenti penali. Con il secondo motivo il ricorrente censurava la mancata valutazione della possibilità di concedere l'affidamento in prova con prescrizioni ai sensi dell'art. 47, comma 5, Ord. pen.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che il Tribunale di sorveglianza ha correttamente applicato i principi giurisprudenziali sul giudizio prognostico relativo all'affidamento in prova: pur non potendo i precedenti penali o la gravità del reato da soli escludere la misura, il giudice deve valutare complessivamente l'evoluzione della personalità, il grado di consapevolezza e gli elementi positivi emersi. Nel caso concreto il Tribunale ha motivatamente ritenuto inadeguato l'affidamento in prova alla luce dei reati (anche con contesti associativi e internazionali) e dell'assenza di impegni in attività risocializzanti, ritenendo più idonea la detenzione domiciliare come misura graduata per contenere il rischio di recidiva. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. Inoltre si richiama l'obbligo di omettere generalità in caso di diffusione ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 196/03.
Norme richiamate
art. 47, legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.)
L'affidamento in prova è applicabile solo se, anche con le prescrizioni di cui al comma 5, contribuisce alla rieducazione e previene la commissione di nuovi reati; il giudice del merito deve valutare il giudizio prognostico sulla base di elementi concreti (evoluzione della personalità, comportamenti successivi, elementi positivi) e non può escludere la misura basandosi soltanto sulla gravità del reato o sui precedenti, pur potendo richiedere un percorso graduale
art. 96, D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230
Richiamato come riferimento procedurale per le attività istruttorie del Tribunale di sorveglianza nell'accertamento della personalità e delle condizioni del condannato
Norma che dispone l'assunzione delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso alla Corte di cassazione
Norma richiamata per l'obbligo di omissione delle generalità e dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento
Massime di principio
- La gravità del reato e i precedenti penali non sono di per sé decisivi per escludere l'affidamento in prova, ma costituiscono fattori che il giudice deve ponderare nel quadro complessivo della personalità e del rischio di recidiva
- Il giudice deve basare il giudizio prognostico su elementi concreti relativi all'evoluzione della personalità, al grado di consapevolezza e ai comportamenti successivi al fatto; rapporti favorevoli dell'Uepe e condizioni di salute sono elementi rilevanti ma non automatici
- È legittimo applicare il principio di gradualità: di fronte a segnali contrastanti il Tribunale può optare per misure alternative meno estese (es. detenzione domiciliare) o per un periodo di osservazione prima di concedere l'affidamento in prova
- Il giudice ha discrezionalità motivata nello scegliere tra misure alternative; la motivazione è adeguata se mostra bilanciamento tra esigenze di rieducazione e prevenzione del pericolo di recidiva
- In ricorsi in Cassazione il vizio di illogicità della motivazione richiede dimostrare che il giudice abbia omesso di valutare elementi rilevanti o si sia contraddetto in modo manifesto; l'apprezzamento concreto delle circostanze di rischio e di emendazione resta rimesso al giudice di merito
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