Sentenza n. 16476/2026 - Roma, Sezione 5T
per l’annullamento del provvedimento dell’Inl prot. 0010179 del 4.6.2026 di diniego alla richiesta di accesso agli atti formulata dalla ricorrente; nonché per l’accertamento del diritto dell’istante a prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti e documenti oggetto dell’istanza di accesso agli atti presentata il 9.5.2026;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di accesso agli atti della procedura selettiva interna, limitatamente ai verbali della Commissione di valutazione
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, dipendente dell’Ispettorato del lavoro presso l’Area metropolitana di Reggio Calabria, aveva partecipato alla procedura indetta nel 2020 per l’attribuzione della fascia retributiva superiore. Dopo aver appreso informalmente che la graduatoria definitiva sarebbe stata impugnata e non essendo stata notiziata del relativo esito, il 9 maggio 2026 aveva chiesto la graduatoria, i verbali della Commissione, la sentenza relativa al contenzioso e gli eventuali decreti direttoriali sulla progressione. L’INL aveva respinto l’istanza perché generica, esplorativa e priva della dimostrazione di un interesse diretto, concreto e attuale; il riesame del 22 giugno 2026 era rimasto senza risposta. La ricorrente ha dedotto di avere un interesse qualificato in quanto partecipante alla procedura e di avere chiesto gli atti per verificarne lo svolgimento e tutelare eventualmente la propria posizione davanti al giudice del lavoro. L’amministrazione ha eccepito l’inammissibilità o l’infondatezza, richiamando la genericità e la finalità esplorativa dell’istanza, l’assenza di nesso di pertinenza e la collocazione della ricorrente al 69° posto, a fronte di sei posti disponibili. In camera di consiglio, preso atto della documentazione già prodotta, la ricorrente ha limitato la domanda ai verbali della Commissione di valutazione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che il partecipante a una procedura selettiva possa accedere agli atti relativi alla procedura per verificarne la regolarità, inclusi i verbali della Commissione e, in linea generale, anche i documenti riguardanti gli altri partecipanti, ferme le specifiche eccezioni previste per le informazioni psico-attitudinali. La posizione in graduatoria e la conseguente asserita impossibilità di conseguire la progressione economica non eliminano l’interesse all’accesso: al partecipante è sufficiente dimostrare la propria qualità di parte della procedura, senza che l’amministrazione o il giudice dell’accesso possano anticipare valutazioni sull’influenza o decisività dei documenti in un eventuale giudizio di merito. Ha inoltre escluso la genericità e la finalità esplorativa, poiché la richiesta, considerata nella sua sostanza e poi circoscritta ai verbali, era diretta a conoscere l’esito e l’iter della procedura cui la ricorrente aveva partecipato. Ha quindi ordinato all’INL di esibire i verbali entro trenta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Spese a carico dell’amministrazione, liquidate in euro 1.500, oltre IVA e CPA.
Norme richiamate
“mentre la più generale tutela di cui agli artt. 22 e segg. [l. n. 241/1990], riguardando la trasparenza dell’attività amministrativa in quanto tale, indipendentemente dalla circostanza che quest'ultima sia destinata, poi, a confluire in un provvedimento finale […], esige che il richiedente l’accesso dimostri specificamente la titolarità di un interesse giuridicamente rilevante, correlato agli atti di cui si chieda l’esibizione, il soggetto la cui posizione giuridica, come nella specie, è incisa da un provvedimento amministrativo, null’altro deve dimostrare, per legittimare l’actio ad exhibendum nei confronti degli atti e documenti formati nel relativo procedimento, se non la sua veste di destinatario del provvedimento stesso, posto che, in questo caso, l’interesse ‘giuridicamente rilevante’ risulta già normativamente qualificato dagli artt. 9 e 10 della legge n. 241/1990”
Il giudice distingue l’accesso generale dall’accesso endoprocedimentale: chi è parte del procedimento e ne è destinatario non deve dimostrare un ulteriore interesse specifico, poiché la sua posizione è già qualificata dalla partecipazione.
“il soggetto la cui posizione giuridica, come nella specie, è incisa da un provvedimento amministrativo, null’altro deve dimostrare, per legittimare l’actio ad exhibendum nei confronti degli atti e documenti formati nel relativo procedimento, se non la sua veste di destinatario del provvedimento stesso, posto che, in questo caso, l’interesse ‘giuridicamente rilevante’ risulta già normativamente qualificato dagli artt. 9 e 10 della legge n. 241/1990”
La partecipazione al procedimento selettivo qualifica normativamente l’interesse all’accesso agli atti formati nell’ambito della procedura, senza necessità di provare un ulteriore interesse specifico.
art. 24, comma 1, lett. d), l. 241/1990
“Ciò significa che la ricorrente può accedere, non solo agli atti relativi alla sua posizione personale e ai documenti formati dalla Commissione esaminatrice (a partire dai verbali) ma anche agli atti, ai documenti, alle schede valutative, ai titoli ecc. relativi agli altri partecipanti, in quanto soltanto ciò, evidentemente, può consentire un effettivo controllo sulla effettività del confronto competitivo e sulla giusta valorizzazione del merito individuale”
L’accesso del partecipante può estendersi alla documentazione degli altri concorrenti necessaria a controllare l’effettività del confronto e la corretta valutazione dei meriti, salva l’eccezione per le informazioni di carattere psico-attitudinale richiamata dal giudice.
“né la pubblica amministrazione detentrice del documento né il giudice amministrativo adito nel giudizio di accesso ai sensi dell’art. 116 c.p.a. possono ‘svolgere alcuna ultronea valutazione sulla influenza o sulla decisività del documento richiesto nell’eventuale giudizio instaurato, poiché un simile apprezzamento compete, se del caso, solo all’autorità giudiziaria investita della questione e non certo alla pubblica amministrazione o al giudice amministrativo nel giudizio sull’accesso”
Nel giudizio sull’accesso non spetta all’amministrazione né al giudice amministrativo anticipare la valutazione sulla decisività dei documenti per un eventuale giudizio di merito; tale apprezzamento compete al giudice investito di quel giudizio.
Massime di principio
- Il partecipante a una procedura selettiva ha diritto di accedere agli atti della procedura necessari a verificarne la regolarità, compresi i verbali della commissione e, in linea generale, la documentazione relativa agli altri partecipanti, con le specifiche eccezioni stabilite dalla legge per determinate informazioni riservate.
- Nell’accesso endoprocedimentale, chi ha partecipato alla procedura selettiva non deve dimostrare un interesse ulteriore rispetto alla propria qualità di parte per accedere agli atti formati nell’ambito della procedura.
- La collocazione in graduatoria e la conseguente contestazione dell’utilità concreta di un’eventuale impugnazione non consentono di negare l’accesso agli atti della procedura cui l’interessato ha partecipato.
- Nel giudizio sull’accesso, l’amministrazione e il giudice amministrativo non possono valutare anticipatamente l’influenza o la decisività dei documenti richiesti nell’eventuale giudizio di merito: tale valutazione spetta al giudice investito di quest’ultimo.
- La genericità o la finalità esplorativa dell’istanza va valutata considerando la richiesta nella sua sostanza e il suo collegamento con la procedura cui il richiedente ha partecipato; non ricorre quando l’istanza è diretta a conoscerne l’esito e l’iter, e il petitum viene circoscritto ai relativi verbali.
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