Cassazione Penale, Ordinanza n. 01141/2025 del 10/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorre contro la sentenza della Corte di appello che, in parziale riforma della decisione del Tribunale, aveva ridotto la pena inflitta per il reato di guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti, aggravato dalla condizione di infraventunenne. L'unico motivo dedotto lamenta violazione di legge per erronea applicazione dei criteri di cui agli artt. 133 e 133-bis c.p., contestando la determinazione del trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione rileva che la censura è inammissibile perché la quantificazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se non per arbitrarietà o manifesta illogicità della motivazione; nel caso concreto la Corte territoriale aveva già applicato il minimo edittale con le attenuanti generiche e aveva ulteriormente ridotto l'aumento relativo all'aggravante contestata.
Norme richiamate
I criteri di commisurazione della pena sono rimessi alla valutazione discrezionale del giudice di merito e non sono censurabili in cassazione se la motivazione non è arbitraria o manifestamente illogica.
La censura sulla sua erronea applicazione è stata ritenuta inammissibile nella parte in cui mirava a contestare la determinazione della pena, rientrante nel potere discrezionale del giudice di merito.
La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La determinazione del trattamento sanzionatorio è censurabile in cassazione solo quando la scelta del giudice di merito risulti arbitraria o sorretta da motivazione manifestamente illogica; non è sufficiente una mera diversa opinione sulla pena applicata.
- Se il giudice di merito ha già applicato il minimo edittale, ha riconosciuto le attenuanti generiche e ha motivato la rimodulazione dell'aumento per l'aggravante, la doglianza sulla pena tende a risolversi in una richiesta di rivalutazione di merito e non può trovare ingresso in sede di legittimità.
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta automaticamente la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
- Le censure che contestano soltanto la quantificazione della pena, senza evidenziare vizi di legittimità nella motivazione o errori di diritto, non integrano un motivo ammissibile di ricorso per cassazione.
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