Cassazione Penale, Sentenza n. 49720/2022 del 30/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha chiesto: 1) il riconoscimento della continuazione fra due sentenze di condanna (sentenze di Corte d'appello di Milano: 16/05/2011 per art. 10-bis d.lgs. n.74/2000 commesso il 30/09/2005; 27/09/2018 per art. 10-ter d.lgs. n.74/2000 commesso il 27/12/2012) sostenendo che, pur essendo reati fiscali, sussistono identità di bene giuridico, tipologia di condotta e contesto tali da indicare un "medesimo disegno criminoso"; 2) la concessione della sospensione condizionale della pena in executivis con riferimento alla seconda sentenza, in ragione dell'estinzione nelle more di precedenti ostativi (art. 460 c.p.p.), con richiamo a precedenti delle Sezioni Unite che avrebbero ammesso l'istituto in casi affini.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e confermato l'ordinanza del Tribunale di Milano. In particolare: 1) sul punto della continuazione, il Collegio ha ritenuto manifestamente infondato il motivo: l'onere di allegazione del "medesimo disegno criminoso" grava sul ricorrente e l'ordinanza impugnata ha correttamente valutato i criteri indicativi (omogeneità delle violazioni e del bene protetto, contiguità spazio-temporale, modalità della condotta, sistematicità) rilevando l'assenza di elementi di programmazione unitaria, anche alla luce della distanza temporale di quasi sette anni e dell'appartenenza a società diverse; 2) sulla sospensione condizionale in executivis, il Collegio ha ritenuto infondato il motivo: le pronunce delle Sezioni Unite invocate (Catanzaro e Marcon) riguardano fattispecie differenti (revoca/abolitio criminis o pena divenuta illegale ex tunc) e non possono essere estese al caso in cui l'estinzione del reato sia dovuta a istituto processuale di favore (esito del rito) che non ha mutato in astratto il giudizio di disvalore del fatto. Conseguentemente il ricorso è inammissibile; il ricorrente è condannato alle spese e a una somma a favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 671, comma 1, cod. proc. pen.
"nel caso di più sentenze o decreti penali irrevocabili pronunciati in procedimenti distinti contro la stessa persona, il condannato o il pubblico ministero possono chiedere al giudice dell'esecuzione l'applicazione della disciplina del concorso formale o del reato continuato, sempre che la stessa non sia stata esclusa dal giudice della cognizione"
La norma consente la richiesta al giudice dell'esecuzione dell'applicazione della disciplina del reato continuato; tuttavia l'applicazione richiede la verifica dei presupposti sostanziali (medesimo disegno criminoso) e l'onere di allegazione grava sull'istante.
"chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno criminoso, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di legge"
Definisce il reato continuato; la nozione di "medesimo disegno criminoso" non è definita dal testo e va valutata tramite indicatori fattuali (omogeneità del bene protetto, contiguità spazio-temporale, modalità della condotta, sistematicità, ecc.).
Norma richiamata per l'estinzione intervenuta nelle more; la Corte interpreta l'estinzione per effetto processuale (p.es. decorso dei termini o effetti di riti) come insufficiente a trasformare la natura del fatto in senso da permettere automaticamente la sospensione condizionale in executivis.
Richiamato indirettamente in relazione a precedenti delle Sezioni Unite che hanno ritenuto possibile, in casi di revoca/abolitio criminis, adottare provvedimenti conseguenti che consentano la sospensione condizionale; tuttavia la Corte distingue quei casi dal presente.
Richiamato nella giurisprudenza relativa al giudizio prognostico richiesto per la sospensione condizionale; il giudice dell'esecuzione può valutare elementi sopravvenuti ma solo nei casi previsti dalla legge e dagli orientamenti delle Sezioni Unite.
Sez. U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017 (Gargiulo)
Giurisprudenza di legittimità che indica i criteri-indicatore per valutare l'esistenza del "medesimo disegno criminoso" (omogeneità delle violazioni e del bene protetto, contiguità spazio-temporale, modalità della condotta, sistematicità, abitudini programmate di vita).
Sez. U, Sentenza n. 4687 del 20/12/2005 (Catanzaro)
"il giudice dell'esecuzione, qualora, in applicazione dell'art. 673 cod. proc. pen., pronunci per intervenuta "abolitio criminis" ordinanza di revoca di precedenti condanne, le quali siano state a suo tempo di ostacolo alla concessione della sospensione condizionale della pena per altra condanna, può, nell'ambito dei "provvedimenti conseguenti" alla suddetta pronuncia, concedere il beneficio, previa formulazione del favorevole giudizio prognostico richiesto dall'art. 164, comma primo, cod. pen., sulla base non solo della situazione esistente al momento in cui era stata pronunciata la condanna in questione, ma anche degli elementi sopravvenuti"
Il precedente ammette la sospensione condizionale in executivis nel caso di revoca/abolitio criminis che abbia reso priva di ostacolo la concessione; la Corte odierna ritiene però che si tratti di fattispecie diversa dall'estinzione processuale invocata dal ricorrente.
Sez. U, Sentenza n. 37107 del 26/02/2015 (Marcon)
Precedente che ha ammesso la sospensione condizionale in executivis rispetto a pene divenute illegali per effetto sopravvenuto; individuato dalla Corte odierna come fattispecie più radicale e non assimilabile all'estinzione per effetto di rito.
Massime di principio
- L'onere probatorio circa l'esistenza di un "medesimo disegno criminoso" grava sul richiedente la continuazione: è necessario allegare elementi concreti e specifici (non basta la mera identità del titolo di reato o la semplice contiguità cronologica).
- I criteri indicativi per la continuazione sono: omogeneità delle violazioni e del bene protetto, contiguità spazio-temporale, modalità della condotta, singole causali, sistematicità e programmazione delle azioni; una distanza temporale rilevante (es. anni) e la commissione in contesti societari diversi pesano contro il riconoscimento della continuazione.
- La sospensione condizionale della pena in executivis è ammessa solo nei casi espressamente riconosciuti dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite (p.es. revoca/abolitio criminis o pena divenuta illegale ex tunc) e non può essere estesa automaticamente a ipotesi di estinzione intervenuta per ragioni processuali o per effetto di riti alternativi quando il fatto non abbia perduto in astratto il suo disvalore.
- Se si intende chiedere la continuazione, strutturare l'istanza con prove e allegazioni che dimostrino una programmazione unitaria (p.es. documenti, modalità ripetute, ruolo direttivo identico nell'organizzazione criminosa, pianificazione riconducibile allo stesso progetto).
- Se si invoca la sospensione condizionale in executivis per sopravvenienze, argomentare l'assimilabilità al caso di revoca/abolitio o di pena illegale ex tunc oppure fornire riferimenti normativi/giurisprudenziali molto solidi; altrimenti il giudice dell'esecuzione tenderà a ritenere la richiesta priva di base legale.
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