Cassazione Penale, Ordinanza n. 14778/2026 del 23/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata aveva confermato la condanna di primo grado alla pena di mesi otto di arresto per violazione di una prescrizione della sorveglianza speciale, consistente nell'obbligo di versare entro trenta giorni, a titolo di cauzione, la somma di euro 2.600 alla Cassa delle ammende. Nel ricorso per cassazione l'imputato ha dedotto, con un primo motivo, che il giudice di merito non avrebbe adeguatamente accertato la sua effettiva condizione economica e quindi la sua impossibilità di adempiere al pagamento. La Corte rileva però che la doglianza è in fatto, non specificamente confrontata con le argomentazioni della Corte territoriale e, in sostanza, mira a ottenere una diversa valutazione degli elementi processuali già esaminati dai giudici di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, osservando che l'onere di dimostrare l'impossibilità di pagare la cauzione imposta in materia di misure di prevenzione grava sull'interessato e richiede specifiche allegazioni, non soddisfatte da una mera affermazione apodittica di indigenza. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., non ravvisando assenza di colpa nella proposizione del ricorso.
Norme richiamate
art. 76, comma 4, d.lgs. n. 159/2011
norma incriminatrice violata dall'imputato per avere trasgredito una prescrizione della sorveglianza speciale relativa al versamento della cauzione.
art. 3-bis della legge 31 maggio 1965 n. 575
richiamato come base normativa della cauzione imposta in materia di misure di prevenzione; la Corte ribadisce che l'impossibilità di pagarla deve essere provata dall'interessato e non può essere dedotta in modo apodittico.
consente la condanna del ricorrente in caso di inammissibilità al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, in presenza di profili di colpa nel ricorso.
Corte Cost. n. 186 del 2000
richiamata a sostegno della legittimità della sanzione economica in caso di inammissibilità, purché non manchino profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione.
Massime di principio
- In materia di misure di prevenzione, l'impossibilità di adempiere al pagamento della cauzione imposta come prescrizione non si presume: deve essere allegata e dimostrata dall'interessato con elementi specifici, non bastando una generica dichiarazione di indigenza.
- L'onere probatorio sull'impossibilità economica di eseguire la prescrizione grava sull'imputato; la mancata richiesta di acquisizione di documenti reddituali rilevanti, come l'ISEE, può essere valorizzata in senso sfavorevole ai fini della valutazione della dedotta indigenza.
- In sede di legittimità non è ammissibile dedurre censure che, sotto la veste di violazione di legge o vizio motivazionale, mirino soltanto a ottenere una nuova valutazione del fatto e delle prove già scrutinati dai giudici di merito.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per ragioni imputabili al ricorrente, la Corte può applicare la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende oltre alle spese processuali.
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