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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27030/2026 del 16/10/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La società poi fallita aveva chiesto al Tribunale la condanna della banca alla restituzione di € 763.947,00, deducendo che la somma fosse stata sottratta dal conto corrente mediante la negoziazione di assegni recanti firme di traenza e/o girata apocrife dell’amministratrice unica, e la restituzione di € 28.200,00 per bonifici non autorizzati. Aveva inoltre chiesto il risarcimento dei danni da responsabilità extracontrattuale, sostenendo che la banca avesse contribuito a determinarne l’insolvenza. Il Tribunale aveva riconosciuto la responsabilità contrattuale della banca per difetto di diligenza, liquidato equitativamente il danno in € 100.000,00 e condannato la banca a pagare complessivamente € 128.200,00, inclusi i bonifici. La Corte d’appello di Ancona, con sentenza n. 722/2025 del 19 maggio 2025, aveva accolto l’appello principale della banca e respinto integralmente le domande della curatela. Aveva valorizzato il fatto che la gestione del conto fosse svolta stabilmente dal coniuge dell’amministratrice formale, qualificato come amministratore di fatto e delegato a operare, e aveva escluso che la falsità delle firme sugli assegni fosse riconoscibile con la diligenza esigibile dalla banca. Aveva inoltre ritenuto regolarmente eseguiti i bonifici disposti dal delegato. La curatela ha proposto ricorso per Cassazione articolato in sei motivi, benché nel corpo del ricorso il sesto motivo fosse privo di sviluppo: 1) ha contestato come congetturale l’argomento secondo cui sarebbe stato inverosimile che il soggetto autorizzato presentasse assegni con firme apocrife, sostenendo che questi avrebbe potuto avere interesse a non comparire sui titoli per occultare operazioni distrattive; 2) ha contestato l’affermazione che l’amministratrice firmasse gli assegni poi portati all’incasso dal coniuge, richiamando l’interrogatorio formale; 3) ha contestato che fossero provate la firma dello specimen e la delega bancaria, nonché l’utilizzabilità della documentazione prodotta dalla banca; 4) ha denunciato omessa pronuncia sulla domanda di responsabilità extracontrattuale; 5) ha censurato la valutazione di regolarità dei bonifici disposti via fax, lamentando l’assenza di prova dell’autorizzazione a tale modalità e la mancata considerazione dei pagamenti destinati al delegato o a società a lui riconducibili; 6) nella sintesi iniziale, ma senza illustrazione nel corpo del ricorso, ha denunciato omessa pronuncia sulle richieste di consulenza grafologica, produzione degli originali degli assegni e prova testimoniale. La banca ha proposto ricorso incidentale condizionato su manleva degli amministratori, concorso colposo della società, liquidazione equitativa del danno e giudicato endofallimentare. Il terzo chiamato ha proposto ricorso incidentale sulle spese.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale. Il primo motivo non individuava un’anomalia motivazionale riconducibile al minimo costituzionale, non si confrontava con la ratio decidendi — l’assenza di riconoscibilità delle firme apocrife secondo la diligenza esigibile dalla banca — e mirava a ottenere una diversa valutazione dei fatti; inoltre, le deduzioni erano prive della necessaria specificità. Secondo e terzo motivo sono stati dichiarati inammissibili perché non si confrontavano con la ratio della decisione e censuravano il giudizio di fatto senza specifico riscontro processuale. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile per mancata indicazione di petitum e causa petendi della pretesa responsabilità extracontrattuale; la Corte ha comunque rilevato che la motivazione della sentenza d’appello, esclusa la responsabilità contrattuale, implicava anche l’esclusione dei presupposti della responsabilità aquiliana. Il motivo relativo ai bonifici è stato dichiarato inammissibile perché diretto a contestare la valutazione delle prove riservata al giudice di merito. L’ulteriore motivo sulle istanze istruttorie è stato dichiarato inammissibile perché privo di illustrazione. Il ricorso incidentale condizionato della banca è stato dichiarato assorbito. Il ricorso incidentale del terzo chiamato è stato dichiarato inefficace perché proposto il 22 settembre 2025, dopo la scadenza del termine breve, decorrente dalla notificazione della sentenza d’appello del 4 giugno 2025 e scaduto il 3 settembre 2025. La curatela è stata condannata alle spese del giudizio di Cassazione: € 5.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori, in favore della banca; € 5.000,00, oltre spese prenotate a debito, da corrispondere allo Stato per il terzo ammesso al patrocinio a spese dello Stato. È stata inoltre dichiarata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    a seguito della riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c. – risalente all'art. 54, D.L. 83/2012 – il sindacato di legittimità sulla motivazione risulta ormai ridotto al c.d. "minimo costituzionale", con la conseguenza che è denunciabile in Cassazione solo l'anomalia motivazionale che si sia tramutata in violazione di legge costituzionalmente rilevante

    Il sindacato di legittimità sulla motivazione è circoscritto alle anomalie motivazionali estreme rilevanti sul piano costituzionale; non consente di rimettere in discussione la sufficienza della motivazione o la ricostruzione fattuale del giudice di merito.

  • art. 366 c.p.c.

    Il motivo di ricorso, infatti, costituisce in concreto una censura non al percorso motivazionale della decisione impugnata ma al merito della medesima, formulando una serie di rilievi che - oltre ad essere imperniati sulla deduzione di circostanze processuali operata senza la minima individuazione degli atti dai quali tali circostanze dovrebbero emergere, in tal modo risultando privi della necessaria specificità ex art. 366 c.p.c. – consistono in un mero sindacato al giudizio di fatto espresso dalla Corte d’appello.

    Il ricorso per cassazione deve indicare con specificità gli atti processuali dai quali derivano le circostanze dedotte e deve censurare la decisione nei limiti consentiti; non è sufficiente proporre una diversa lettura del materiale fattuale.

  • art. 112 c.p.c.

    Si rammenta, del resto, che questa Corte ha reiteratamente chiarito che ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, essendo necessaria la totale pretermissione del provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto, con la conseguenza che tale vizio non ricorre quando la decisione, adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, ne comporti il rigetto o la non esaminabilità pur in assenza di una specifica argomentazione

    L’omessa pronuncia ricorre solo quando sia totalmente pretermessa una decisione necessaria; non sussiste se la domanda o questione risulta respinta o non esaminabile, anche implicitamente, in ragione della soluzione incompatibile adottata.

  • art. 325 c.p.c.

    lo stesso è stato proposto oltre il termine di impugnazione, e cioè il 22 settembre 2025, a fronte della notificazione della sentenza della Corte d'appello in data 4 giugno 2025, con conseguente decorso del termine ex art. 325 c.p.c. alla data del 3 settembre 2025

    Il ricorso incidentale proposto dopo la scadenza del termine breve decorrente dalla notificazione della sentenza è tardivo e, nel caso deciso, inefficace.

  • art. 334, secondo comma, c.p.c.

    nell'ipotesi in cui il ricorso incidentale tardivo risulti inefficace ai sensi dell'art. 334, secondo comma, c.p.c., la soccombenza va riferita alla sola parte ricorrente in via principale, restando irrilevante se sul ricorso incidentale vi sarebbe stata soccombenza

    Quando il ricorso incidentale tardivo diviene inefficace, la regolazione della soccombenza e delle spese va riferita alla sola impugnazione principale, non essendo esaminato il ricorso incidentale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

    La declaratoria d’inammissibilità comporta l’attestazione dei presupposti processuali per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, salvo verifica dell’effettiva debenza.

  • art. 133 d.P.R. 115/2002

    Poiché il controricorrente LUCA GRELLA PASCALI - ammesso al patrocinio a spese dello Stato come allegato nel controricorso e come è comprovato da documento versato in atti - risulta vittorioso, le spese nella misura liquidata in dispositivo vanno corrisposte dalla parte soccombente a favore dello Stato (art. 133, d.P.R. n. 115/2002).

    Quando la parte vittoriosa è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, le spese liquidate a suo favore sono corrisposte dalla parte soccombente allo Stato.

Massime di principio

  • In cassazione, la censura della motivazione ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. è consentita solo per anomalie che incidano sul minimo costituzionale; non è ammessa una richiesta di rivalutazione della ricostruzione dei fatti o della sufficienza dell’argomentazione.
  • I motivi di ricorso per cassazione che deducono circostanze risultanti dagli atti devono individuare specificamente gli atti e i passaggi processuali pertinenti; la contestazione generica o diretta a ottenere una nuova valutazione delle prove è inammissibile.
  • Il vizio di omessa pronuncia richiede la totale pretermissione di una decisione necessaria. La questione può risultare implicitamente respinta o superata quando la soluzione adottata sia logicamente incompatibile con la tesi della parte; per denunciare l’errore occorre allora censurare la soluzione implicita.
  • Il ricorso incidentale proposto dopo la scadenza del termine breve decorrente dalla notificazione della sentenza è inefficace; se l’impugnazione incidentale tardiva diviene inefficace, ai fini della soccombenza e delle spese rileva la sola iniziativa della parte ricorrente principale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione

Testo integrale

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