Cassazione Civile, Ordinanza n. 20779/2021 del 21/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Ufficio aveva accertato nei confronti di una società a ristretta base sociale un maggior reddito d'impresa per l'anno 2004; l'avviso diveniva definitivo per mancata impugnazione. Successivamente l'Agenzia aveva notificato alla socia un avviso di accertamento IRPEF, imputandole, in proporzione alla quota del 50%, un maggior reddito di capitale corrispondente agli utili extracontabili ritenuti distribuiti dalla società. La CTR aveva respinto l'appello dell'Ufficio ritenendo la notifica dell'avviso nulla in modo assoluto e insanabile per difetto di perfezionamento della procedura ex art. 140 c.p.c., e aveva inoltre escluso che la struttura familiare e ristretta della compagine sociale potesse costituire valida prova della distribuzione ai soci degli utili extracontabili. In cassazione l'Agenzia ha dedotto: (1) violazione dell'art. 42 d.P.R. 600/1973, sostenendo che la nullità della notifica non incide sulla validità/efficacia dell'atto se il contribuente ne ha avuto conoscenza; (2) violazione degli artt. 140 e 156 c.p.c., per avere la CTR confuso nullità e inesistenza della notifica, senza considerare la sanatoria per raggiungimento dello scopo mediante tempestiva impugnazione; (3) erroneità della statuizione sul merito, perché nelle società a ristretta base familiare opera la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili, salvo prova contraria del contribuente.
La decisione
La Corte ha accolto il primo e il secondo motivo, esaminati congiuntamente, affermando che l'avviso di accertamento tributario è un atto sostanziale la cui notificazione è mera condizione di efficacia; pertanto, il vizio della notificazione non travolge la validità dell'atto e la tempestiva proposizione del ricorso da parte del contribuente sana la nullità della notifica per raggiungimento dello scopo, purché ciò avvenga prima della scadenza del termine di decadenza dell'Ufficio dal potere impositivo. Nel caso concreto, essendo stata proposta impugnazione prima della scadenza del termine e non essendo stata neppure dedotta una specifica decadenza del potere di accertamento, la sentenza della CTR è stata cassata con rinvio. La Corte ha inoltre osservato che le statuizioni di merito della CTR erano da considerarsi obiter dicta, ma ha richiamato, in funzione del giudice di rinvio, il principio secondo cui nelle società di capitali a ristretta base familiare è legittima la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili, salvo prova contraria di accantonamento o reinvestimento. Il giudice di rinvio dovrà riesaminare la controversia e provvedere anche sulle spese.
Norme richiamate
art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
l'avviso di accertamento è atto impositivo la cui efficacia non è travolta dal vizio di notifica se il destinatario ne abbia avuto conoscenza nei termini utili
art. 60 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
rinvia alle norme sulle notificazioni del processo civile, con applicazione del relativo regime di nullità e sanatorie
la notificazione eseguita ex art. 140 c.p.c., se irregolare, dà luogo a nullità e non a inesistenza, salvo valutazione del raggiungimento dello scopo
la nullità della notificazione è sanata per raggiungimento dello scopo quando il destinatario impugna tempestivamente l'atto e ne consegue la conoscenza effettiva
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma di legittimazione del motivo di ricorso per violazione di legge
richiamato per il deposito di memoria in vista della camera di consiglio
Massime di principio
- L'avviso di accertamento tributario ha natura sostanziale e non processuale: il vizio della sua notificazione non ne determina, di per sé, l'inefficacia o invalidità dell'atto, se il contribuente ne abbia comunque avuto conoscenza utile.
- Quando la notificazione dell'avviso di accertamento è irregolare o nulla, la tempestiva impugnazione da parte del destinatario sana il vizio per raggiungimento dello scopo, a condizione che la conoscenza dell'atto e la sanatoria intervengano prima della scadenza del termine di decadenza del potere impositivo.
- La notificazione dell'atto impositivo è una condizione di efficacia e non un elemento costitutivo dell'atto: il suo vizio è quindi irrilevante se lo scopo dell'atto, cioè la conoscenza da parte del contribuente, è stato raggiunto.
- Nelle società di capitali a ristretta base sociale e familiare è legittima la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili accertati in capo alla società; spetta al socio dimostrare che tali utili non sono stati distribuiti perché accantonati o reinvestiti.
- La distribuzione presunta degli utili occulti ai soci di società ristretta non integra una presunzione di secondo grado vietata, poiché il fatto noto è la ristrettezza dell'assetto societario, che consente reciproco controllo e vincolo di solidarietà tra i soci.
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