Cassazione Civile, Ordinanza n. 19368/2021 del 07/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (agente riscossione)
La controversia
Una contribuente aveva impugnato davanti al giudice tributario 17 intimazioni di pagamento per complessivi euro 93.115,81, deducendo l'illegittimità degli atti per omessa indicazione del responsabile del procedimento e, soprattutto, per mancata prova della notifica delle cartelle presupposte. In primo grado il ricorso era stato accolto per difetto di prova della notificazione. In appello l'agente della riscossione aveva prodotto copie delle cartelle con relata di notifica e delle intimazioni, ma la CTR aveva ritenuto tali documenti inammissibili, dichiarando in parte il difetto di giurisdizione per alcune pretese e confermando per il resto la decisione di primo grado. Nel ricorso per cassazione la società di riscossione ha denunciato: 1) violazione dell'art. 58 d.lgs. 546/1992 per avere la CTR escluso in modo generale la produzione di nuovi documenti in appello; 2) violazione degli artt. 32 e 58 d.lgs. 546/1992 e 345 c.p.c., sostenendo che nel processo tributario non opera il requisito della non imputabilità che vale nel processo civile ordinario e che il termine dell'art. 32 riguarda solo la scansione temporale del deposito; 3) vizio motivazionale per non avere la CTR considerato che la mancata produzione in primo grado dipendeva dalla contumacia e dalla dedotta nullità della notifica del ricorso introduttivo presso una sede non corretta. La Corte ha accolto il primo e il secondo motivo, ritenendo che nel processo tributario d'appello siano ammissibili nuovi documenti anche se già disponibili prima, purché rispettati i termini di deposito e senza che ciò comporti ampliamento del thema decidendum in violazione dell'art. 57 d.lgs. 546/1992; ha quindi cassato la sentenza e rinviato alla CTR in diversa composizione per nuovo esame della prova di notificazione delle cartelle e delle intimazioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il terzo, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, per nuovo esame della controversia e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La cassazione è avvenuta perché la CTR aveva applicato un'interpretazione restrittiva dell'art. 58 d.lgs. 546/1992 non conforme all'orientamento costante della Corte di cassazione e ai principi espressi dalla Corte costituzionale.
Norme richiamate
art. 58 d.lgs. n. 546 del 1992
nel processo tributario di appello consente la produzione di nuovi documenti senza le restrizioni proprie dell'art. 345 c.p.c., pur nel rispetto dei termini processuali e del contraddittorio
art. 32 d.lgs. n. 546 del 1992
stabilisce termini per il deposito dei documenti, che devono essere rispettati anche in appello
art. 57 d.lgs. n. 546 del 1992
preclude soltanto le eccezioni in senso stretto e non impedisce la produzione di documenti diretti a contestare le ragioni avversarie
art. 61 d.lgs. n. 546 del 1992
impone il coordinamento dell'art. 58 con le norme sul processo di primo grado
richiamato in raffronto, ma ritenuto non applicabile in modo restrittivo al processo tributario quanto alla produzione documentale in appello
art. 24 Cost.
richiamato dalla CTR; la Corte esclude che la facoltà di produrre documenti in appello comporti una lesione costituzionalmente rilevante del diritto di difesa
art. 111 Cost.
richiamato dalla CTR; la Corte esclude che la produzione documentale in appello contrasti con il principio di ragionevole durata del processo
art. 15 d.lgs. n. 546 del 1992
consente di tenere conto, nella liquidazione delle spese, del comportamento processuale della parte e delle spese causate da violazioni dei doveri di lealtà e probità
richiamato per il dovere di lealtà e probità processuale, rilevante ai fini delle spese
art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ.
utilizzati per denunciare violazione di legge e nullità della sentenza
art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.
utilizzato per dedurre il vizio motivazionale poi assorbito
Massime di principio
- Nel processo tributario d'appello la produzione di nuovi documenti è in linea di principio ammissibile anche se i documenti erano già nella disponibilità della parte in primo grado, senza che sia necessario dimostrare l'impossibilità non imputabile della precedente produzione.
- Il limite alla produzione documentale in appello non deriva dall'art. 345 c.p.c., ma dal necessario rispetto dei termini e delle modalità di deposito previste dal d.lgs. n. 546 del 1992, nonché del diritto di difesa e del contraddittorio della controparte.
- Il divieto di nuove eccezioni nel processo tributario riguarda le eccezioni in senso stretto e non impedisce il deposito di documenti finalizzato a contestare la pretesa fiscale o la validità degli atti impugnati.
- La tutela della parte che abbia diligentemente assolto i propri oneri processuali non passa attraverso l'inammissibilità della produzione documentale in appello, ma può rilevare nella regolazione delle spese di lite e nella valutazione del comportamento processuale complessivo.
- Se il giudice di merito esclude in astratto la produzione di documenti consentita dall'art. 58 d.lgs. 546/1992, la decisione è cassabile per erronea applicazione della disciplina processuale e per omesso esame della prova documentale rilevante ai fini della decisione.
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