Cassazione Penale, Ordinanza n. 07895/2025 del 26/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Tre imputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che li aveva ritenuti responsabili, in concorso, del delitto di estorsione. Il primo motivo, comune a tutti, denunciava violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata riqualificazione del fatto da estorsione a violenza privata, sostenendo che la condotta non integrasse gli elementi dell'art. 629 c.p. ma al più quelli dell'art. 610 c.p. Il ricorrente Vicenti formulava inoltre una censura autonoma sulla motivazione relativa all'affermazione di responsabilità, in sostanza chiedendo una nuova lettura delle prove. Il secondo motivo, comune, riguardava il trattamento sanzionatorio: si deduceva violazione degli artt. 62-bis e 133 c.p. e vizio di motivazione per la pena superiore al minimo edittale e per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto manifestamente infondata la doglianza sulla riqualificazione del fatto, osservando che la Corte territoriale aveva motivato in modo coerente e non illogico la sussistenza degli elementi costitutivi dell'estorsione. Ha poi ritenuto inammissibile la censura del Vicenti sulla responsabilità perché diretta a sollecitare una rilettura del materiale probatorio, estranea al sindacato di legittimità. Quanto alla pena e alle attenuanti generiche, la Corte ha ribadito che il diniego può essere motivato valorizzando gli elementi ritenuti decisivi, senza dover esaminare analiticamente tutti quelli prospettati dalle parti, e che la determinazione della pena richiede una motivazione rafforzata solo se la sanzione si discosta significativamente dal minimo edittale; quando la pena è al di sotto della media, è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato come parametro di riqualificazione invocato dalla difesa; la Corte esclude che la fattispecie concreta debba essere sussunta sotto la violenza privata, ritenendo invece integrata l'estorsione.
La Corte ribadisce che la condotta accertata dai giudici di merito integra gli elementi costitutivi dell'estorsione e che tale valutazione di fatto è insindacabile se sorretta da motivazione logica e coerente.
Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è ritenuto correttamente motivato sulla base dell'assenza di elementi favorevoli alla mitigazione della pena.
La determinazione della pena deve risultare da una valutazione complessiva; il richiamo ai criteri di cui all'art. 133 c.p. può essere implicito quando la pena è inferiore alla media edittale.
È richiamata la conseguenza economica dell'inammissibilità, con condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La richiesta di riqualificazione da estorsione a violenza privata è infondata quando la motivazione di merito accerta, in modo coerente e non manifestamente illogico, la sussistenza degli elementi tipici dell'estorsione.
- In sede di legittimità non è consentita una nuova valutazione del compendio probatorio né la sostituzione della ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito con quella prospettata dal ricorrente.
- Il diniego delle attenuanti generiche è validamente motivato quando il giudice di merito valorizza gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti; non è necessario esaminare singolarmente tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti.
- La determinazione della pena è frutto di una valutazione complessiva e non analitica di ogni singolo dato dell'art. 133 c.p.; una motivazione rafforzata è necessaria solo se la pena si discosta sensibilmente dal minimo edittale, mentre per pene sotto la media è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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