Cassazione Penale, Sentenza n. 36431/2025 del 07/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in tre motivi: (1) censura della configurabilità del reato di appropriazione indebita rispetto a documenti amministrativi (visure) e contestazione della valutazione sulla interversione del possesso del gruppo elettrogeno; (2) doglianza per presunta illogicità del diniego dell'assoluzione per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., nonostante la concessione della sospensione condizionale della pena; (3) omissione della pronuncia sulla richiesta di conversione della pena detentiva nella pena pecuniaria sostitutiva (pena sostitutiva), richiesta formulata in appello e rilevante anche in caso di futura revoca della sospensione condizionale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo (ricondotto a rivalutazione meramente fattuale delle prove) e ha ritenuto manifestamente infondato il secondo (motivazione del giudice di merito corretta: l'art. 131-bis non è applicabile per il "non scarso valore economico" del bene). Ha invece accolto il terzo motivo: ha ritenuto che il giudice di merito abbia omesso di pronunciarsi sulla richiesta di conversione della pena in pena pecuniaria e che, per i fatti commessi prima dell'entrata in vigore della modifica normativa (d.lgs. 150/2022), si applichi il regime previgente che consentiva la cumulabilità fra conversione in pena pecuniaria e sospensione condizionale della pena. Perciò la sentenza impugnata è annullata limitatamente alla richiesta di conversione della pena e il procedimento è rinviato ad altra sezione della Corte d'Appello di Messina per nuovo giudizio su quel punto; per il resto il ricorso è respinto/inammissibile.
Norme richiamate
art. 131-bis cod. pen. (particolare tenuità del fatto)
"non scarso valore economico"
Il giudice di merito ha escluso l'applicabilità dell'istituto per il valore non trascurabile del bene sottratto; la Cassazione ha ritenuto la motivazione congrua e non contraddittoria.
art. 163 cod. pen. (sospensione condizionale della pena)
La sospensione condizionale riguarda la pena concreta irrogata e la prognosi di non recidiva; la sua concessione è compatibile, sotto il previgente regime, con la conversione della pena detentiva in pena pecuniaria.
art. 61-bis legge 24/11/1981, n. 689
Disposizione che, dopo la modifica introdotta dal d.lgs. 150/2022, limita la cumulabilità fra pene sostitutive e sospensione condizionale; la Cassazione ha ritenuto tale modifica meno favorevole e dunque non applicabile retroattivamente ai fatti anteriori al suo ingresso in vigore.
art. 95 d.lgs. 10/10/2022, n. 150 (norma di modifica e transitorietà)
Norma che ha introdotto il divieto di cumulabilità; la Corte ha considerato l'effetto transitorio e la rilevanza della data del fatto per determinare il regime applicabile.
art. 2, comma quarto, cod. pen. (successione di leggi penali nel tempo)
Principio di applicazione della norma più favorevole all'imputato; applicato dalla Cassazione per ritenere operativo il regime previgente alla modifica normativa per fatti commessi anteriormente.
Norme processuali e sostanziali richiamate nelle censure: la Corte ha valutato la conformità della motivazione e la corretta applicazione delle norme procedurali e penali richiamate, ritenendo parte delle doglianze inammissibili o infondate.
Massime di principio
- La Corte di cassazione non è sede per la rivalutazione meramente fattuale delle prove: i motivi che chiedono una diversa lettura del materiale probatorio sono inammissibili se non indicano un vizio di motivazione palese.
- Il diniego dell'assoluzione per particolare tenuità (art. 131-bis) può essere compatibile con la concessione della sospensione condizionale (art. 163): i due istituti hanno presupposti diversi e valutazioni autonome.
- Quando cambia la normativa rendendo meno favorevole una disposizione sostanziale, si applica la regola della retroattività della norma più favorevole (art. 2 c.p.) per i fatti commessi anteriormente: la modifica non può essere applicata se peggiora la posizione dell'imputato rispetto al regime previgente.
- La richiesta di conversione della pena in pena pecuniaria, formulata dalle parti, deve essere espressamente decisa dal giudice: l'omissione della pronuncia su tale richiesta è motivo di annullamento e rinvio.
- In situazioni analoghe, per ottenere una pronuncia favorevole sulla conversione in pena pecuniaria è utile dedurre e documentare la data del fatto e argomentare la rilevanza del regime normativo applicabile all'epoca del fatto.
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