Cassazione Civile, Ordinanza n. 33876/2023 del 04/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce da lavori di ristrutturazione eseguiti nell'unità immobiliare superiore, di proprietà della società ricorrente principale, commissionati dal locatario e affidati a un direttore dei lavori e a un'impresa esecutrice. Dopo la rimozione del pavimento e del materiale di riempimento del solaio interpiano, si verificarono sollevamenti delle putrelle e lesioni dell'intonaco del soffitto dell'unità sottostante, di proprietà della società resistente, che agì per il risarcimento dei danni nei confronti della proprietaria, del committente/locatario, del direttore dei lavori e dell'impresa. In primo grado alcune domande furono accolte e altre respinte; in appello la corte riformò in parte la decisione, escludendo la responsabilità di alcuni convenuti e ridefinendo le statuizioni sulle garanzie assicurative e sulle spese. La società proprietaria dell'unità sovrastante ricorse per cassazione con sei motivi: con i primi quattro contestò, rispettivamente, che la corte d'appello avesse pronunciato su una responsabilità diversa da quella allegata, che avesse applicato in modo errato l'art. 2053 c.c. e che avesse negato rilevanza alla dedotta comproprietà del solaio ex art. 1125 c.c.; con il quinto e il sesto censurò la statuizione che aveva inciso sulla copertura assicurativa, deducendo violazione dell'art. 112 c.p.c. e motivazione apparente o contraddittoria. La società resistente propose ricorso incidentale per contestare la ricostruzione della causa del danno, la mancata affermazione della responsabilità del direttore lavori e dell'impresa, nonché le statuizioni di restituzione delle somme pagate dall'assicuratore e di spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Ha ritenuto inammissibili i motivi della società ricorrente principale relativi alla pretesa novità della qualificazione della responsabilità e alla comproprietà del solaio, nonché infondati i motivi sulla pretesa violazione dell'art. 2053 c.c. e sulla copertura assicurativa; ha inoltre escluso la sussistenza di una motivazione apparente o di un vizio di ultrapetizione. Ha respinto anche il ricorso incidentale della società danneggiata, osservando che la corte territoriale aveva coerentemente escluso la responsabilità del direttore dei lavori e dell'appaltatore con un accertamento di fatto non sindacabile in cassazione e che la condanna alla restituzione delle somme corrisposte dall'assicuratore trovava fondamento nella dichiarata insussistenza della copertura. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
La Corte esclude che la decisione d'appello sia viziata da ultrapetizione o extra petizione, ritenendo che la qualificazione dei fatti e l'individuazione della causa del danno rientrassero nel thema decidendum originariamente allegato.
La censura è respinta perché la corte di merito ha valorizzato le condizioni intrinseche del bene e non la rovina dell'edificio; dunque non ricorreva l'erronea applicazione della norma sulla responsabilità per rovina o difetto di costruzione.
La responsabilità del proprietario-custode è stata ritenuta correttamente configurabile in relazione alle condizioni del bene e al nesso causale con il danno.
La deduzione sulla comproprietà del solaio è stata ritenuta inammissibile perché prospettata senza indicare se e quando fosse stata ritualmente sollevata nel merito.
Le censure che invocano il riparto dell'onere probatorio non superano l'accertamento di fatto compiuto in appello, che ha escluso la prova della responsabilità di alcuni convenuti.
Le doglianze sulla valutazione del materiale probatorio non sono state accolte, essendo state ricondotte a un giudizio di fatto della corte territoriale.
La Corte non ravvisa violazione delle regole di valutazione delle prove, trattandosi di contestazione del merito dell'apprezzamento probatorio.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
È esclusa la motivazione apparente o incomprensibile, non emergendo un contrasto insanabile nella ricostruzione della causa del danno e della copertura assicurativa.
La censura sulla restituzione delle somme pagate dall'assicuratore è dichiarata inammissibile per difetto di autosufficienza e per mancata indicazione delle doglianze svolte in appello.
Richiamato solo per la litis denuntiatio nei confronti di soggetti non impugnanti, senza specifiche ricadute decisorie sul merito.
È citato nella domanda risarcitoria originaria come criterio richiesto per gli interessi, ma non costituisce oggetto decisorio autonomo nella parte finale della pronuncia.
Massime di principio
- In cassazione non è consentito trasformare la censura in una nuova ricostruzione del fatto o della domanda quando il giudice di merito ha già individuato il nesso causale tra le condizioni del bene e il danno, purché la qualificazione giuridica resti entro il perimetro delle allegazioni originarie.
- La responsabilità del proprietario-custode può essere affermata anche quando il danno derivi da una situazione strutturale intrinseca dell'immobile, senza che sia necessario ricorrere alla disciplina della rovina o del difetto di costruzione ex art. 2053 c.c. se la decisione di merito non si fonda su tale specifico presupposto.
- La deduzione della comproprietà di un solaio interpiano o della relativa ripartizione delle spese deve essere ritualmente introdotta nel giudizio di merito; in cassazione la censura è inammissibile se non viene indicato dove e quando la questione sia stata tempestivamente sollevata.
- Le contestazioni sulla responsabilità di direttore dei lavori e appaltatore, quando risolte dal giudice di merito con un accertamento di fatto sulla prova del nesso causale e della colpa, non sono sindacabili in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale effettivamente dedotto e consentito.
- La censura di motivazione apparente richiede un contrasto davvero insanabile o un'obiettiva incomprensibilità della decisione; non basta contrapporre una diversa lettura delle prove o delle clausole di polizza.
- Le domande di garanzia assicurativa e le eventuali restituzioni delle somme già pagate vanno valutate alla luce del contenuto concreto della polizza e delle difese svolte nei gradi di merito; in cassazione è inammissibile la doglianza che non riporti in modo autosufficiente le allegazioni e le conclusioni rilevanti.
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