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Cassazione Penale, Ordinanza n. 14629/2026 del 22/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza impugnata ha applicato, su concorde richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 c.p.p., la pena di anni due, mesi due di reclusione ed euro 10.000,00 di multa a carico dell'imputata per un reato in materia di stupefacenti. L'imputata ha proposto ricorso per cassazione, tramite difensore, deducendo un solo motivo di vizio di motivazione: secondo la difesa, la motivazione della sentenza sarebbe mancante e manifestamente illogica. La Corte rileva però che il ricorso è stato depositato oltre il termine di quindici giorni per impugnare, decorrente dalla pronuncia con motivazione contestuale, e che comunque le censure sono generiche e non si confrontano con il provvedimento impugnato.

La decisione

La Corte dichiara il ricorso inammissibile de plano perché proposto oltre il termine di impugnazione. A ciò aggiunge che il ricorso è anche genericamente formulato e privo di confronto con la sentenza impugnata. Conseguentemente, in applicazione dell'art. 616 c.p.p. e richiamata la sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 2000, l'imputata è condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente in dispositivo.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    richiamato come base dell'applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento).

  • art. 73, comma 4, D.P.R. 309/1990

    norma incriminatrice posta a fondamento della condanna oggetto di impugnazione.

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso, comporta l'onere delle spese del procedimento e il versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità.

  • art. 15 ottobre 2025

    non è una norma; non incluso.

  • Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186

    richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità presuppone che non vi sia colpa della parte nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando è proposto oltre il termine di legge per impugnare, e tale rilievo può essere dichiarato de plano.
  • Nel giudizio di legittimità, le censure devono confrontarsi specificamente con la decisione impugnata; doglianze generiche o meramente assertive sono inammissibili.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, il giudice deve applicare l'art. 616 c.p.p. con condanna alle spese e al versamento alla Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa della parte nella determinazione della causa di inammissibilità.
  • Nel patteggiamento, la motivazione della sentenza resta sindacabile in cassazione solo nei limiti consentiti, ma il ricorso deve essere tempestivo e specifico per poter essere esaminato nel merito.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioniRiti alternativi
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità

Testo integrale

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