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Sentenza

Sentenza del 22/08/2016 n. 223 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna

NON DISPONIBILE

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale che aveva dichiarato tardivo il ricorso contro gli avvisi di accertamento IVA, IRPEF e IRAP relativi al 2001. Ha sostenuto che il ricorso fosse stato consegnato all'ufficio postale il 12 febbraio 2007, ultimo giorno utile, e che la successiva registrazione informatica al 13 febbraio fosse dovuta a un errore dell'operatore postale. Ha inoltre invocato il perfezionamento del condono tombale, contestato la legittimità dell'accertamento induttivo e dedotto ulteriori vizi dell'atto impositivo.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello e confermato la sentenza di primo grado. Ha ritenuto che, per dimostrare la tempestiva spedizione del ricorso notificato a mezzo posta, fosse necessaria la ricevuta ufficiale generata dal sistema postale, recante numero della raccomandata, data di spedizione e indicazione delle tasse pagate. Il semplice timbro manuale apposto su uno stampato privo di tali elementi non è stato considerato idoneo a provare la spedizione del 12 febbraio 2007. Poiché la spedizione risultava effettuata il 13 febbraio 2007, il ricorso è stato dichiarato tardivo e quindi inammissibile. Il giudice ha inoltre escluso l'efficacia del condono tombale, rilevando l'indicazione di dati non corrispondenti alle dichiarazioni e la necessità di una definizione corretta e complessiva dei periodi d'imposta interessati. Le questioni di merito non sono state esaminate, perché il ricorso originario era inammissibile e molte doglianze erano state proposte tardivamente in appello. Il contribuente è stato condannato al pagamento di 2.000 euro di spese del giudizio di appello.

Norme richiamate

  • Art. 20, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992

    Nel caso di notificazione a mezzo del servizio postale, il ricorso si intende proposto al momento della spedizione.

    La tempestività del ricorso tributario notificato per posta si valuta in base alla data di effettiva spedizione. Tale data deve essere provata mediante la documentazione postale ufficiale; una mera ricevuta manuale priva dei dati di sistema non è sufficiente.

  • Art. 59, D.Lgs. n. 546/1992

    La rimessione della causa al giudice di primo grado è ammessa soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge e non per la semplice omessa pronuncia su questioni ritenute assorbite.

  • Art. 9, legge n. 289/2002

    Il condono tombale richiede una definizione corretta e complessiva dei periodi d'imposta interessati. L'indicazione di dati errati o difformi dalle dichiarazioni può impedire il perfezionamento della sanatoria.

  • Comma 15, art. 9, legge n. 289/2002

    La sanatoria non opera quando i dati utilizzati per la definizione non corrispondono a quelli risultanti dalle dichiarazioni fiscali.

  • Art. 6, legge n. 472/1997

    La disposizione è stata richiamata dal contribuente per chiedere, in subordine, l'esclusione delle sanzioni, ma non è stata applicata poiché il ricorso è stato ritenuto tardivo e inammissibile.

  • Cass. civ., n. 4891/2015

    In tema di notificazioni a mezzo posta, il notificante deve provare il perfezionamento della notifica nei confronti del destinatario mediante la produzione dell'avviso di ricevimento.

    La sentenza ha ritenuto il precedente non pertinente, poiché riguardava la prova della data di ricezione e non la prova della data di spedizione richiesta nel caso concreto.

  • Cass. civ., Sez. V, n. 21164/2014

    La definizione agevolata di cui all'art. 9 della legge n. 289/2002 deve essere domandata per tutti i periodi d'imposta interessati, non essendo possibile limitarla soltanto ad alcune annualità.

    Il condono tombale, per la sua natura complessiva, non può essere selettivo; un errore o un'esclusione relativa anche a una parte dei periodi rilevanti può compromettere l'intera definizione.

Massime di principio

  • Quando un termine processuale scade, chi notifica un atto tramite posta deve procurarsi e conservare la ricevuta ufficiale di accettazione generata dal sistema postale, completa di data, numero della spedizione e prova del pagamento. Un timbro manuale privo di tali elementi può non dimostrare la tempestività.
  • La consegna fisica del plico allo sportello non coincide necessariamente con la spedizione giuridicamente documentata: è prudente verificare che l'operazione sia stata effettivamente registrata e ottenere una ricevuta formalmente valida.
  • Gli errori dell'ufficio postale possono non essere opponibili all'amministrazione o al giudice se il contribuente non dispone di una prova ufficiale della spedizione entro il termine. In caso di irregolarità, occorre attivarsi immediatamente per ottenere attestazioni, duplicati o contestare formalmente l'operato dell'ufficio.
  • L'inammissibilità o la tardività del ricorso impedisce normalmente l'esame delle contestazioni di merito sull'accertamento; perciò la prova del rispetto dei termini processuali è prioritaria.
  • Le domande e i motivi nuovi introdotti per la prima volta in appello sono generalmente inammissibili, salvo le eccezioni previste dalla disciplina processuale tributaria.
  • Le sanatorie fiscali sono norme eccezionali e di stretta interpretazione. Per il condono tombale occorre rispettare puntualmente requisiti, dati dichiarati, pagamenti e ampiezza temporale della definizione; errori parziali o definizioni selettive possono impedirne il perfezionamento.
  • La rimessione al giudice di primo grado non è automatica quando il primo giudice non ha esaminato alcune questioni: se la rimessione non rientra nei casi tassativi di legge, il giudice d'appello decide nei limiti delle questioni ammissibili oppure conferma la decisione pregiudiziale.

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