Sentenza del 22/08/2016 n. 241 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna
NON DISPONIBILE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società contestava il recupero a tassazione, per l'anno 2003, di costi pari a 150.000 euro relativi a lavori di piantumazione eseguiti nel parco di una struttura alberghiera. Sosteneva che i lavori fossero stati eseguiti, conclusi e fatturati nel 2003 e che, pertanto, il costo fosse deducibile in quell'esercizio. L'Agenzia delle Entrate aveva negato la deduzione ritenendo che, in base all'articolo 9 del contratto, il corrispettivo fosse dovuto soltanto dopo il completo attecchimento delle piante, verificatosi e certificato solo nel 2006. La società impugnava inoltre la sentenza di primo grado per difetto di motivazione.
La decisione
La Commissione tributaria regionale ha rigettato l'appello e confermato integralmente la sentenza di primo grado, ritenendo legittimo l'accertamento. Il costo non era certo né determinabile nel 2003, poiché la sua esigibilità dipendeva dal successivo attecchimento delle piante. Inoltre, la natura della spesa era stata ritenuta riconducibile a un'immobilizzazione o a una spesa di impianto pluriennale, non deducibile integralmente in un unico esercizio, ma eventualmente attraverso le quote di ammortamento. La società è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio in favore dell'Agenzia delle Entrate, liquidate in 2.000 euro.
Norme richiamate
Articolo 109, comma 1, del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR)
I componenti di reddito concorrono a formare il reddito nell'esercizio di competenza, purché alla data di chiusura dell'esercizio siano certi nell'esistenza e determinati o determinabili nell'ammontare.
La deduzione fiscale richiede che, alla chiusura dell'esercizio, il costo sia effettivamente certo e quantificabile. Quando l'esistenza o l'esigibilità del corrispettivo dipende da un evento futuro, il costo non può essere imputato all'esercizio precedente al verificarsi di tale evento.
Articolo 75 del TUIR, vigente per l'anno d'imposta 2003
Richiamato dalla sentenza come disposizione il cui contenuto è stato riprodotto dall'articolo 109 del TUIR.
Per il periodo d'imposta oggetto di controversia valeva il principio di competenza fondato sulla certezza e determinabilità dei componenti reddituali.
Articolo 9 del contratto tra le società
Il pagamento della prestazione era previsto solo a esecuzione ultimata e a completo attecchimento delle piante.
La clausola contrattuale è stata utilizzata per stabilire che il diritto al corrispettivo, e quindi la certezza del costo per il committente, sorgeva soltanto dopo l'attecchimento delle piante.
Articolo 54, comma 1, del D.Lgs. n. 546/1992
La disposizione è citata in relazione alla costituzione dell'Agenzia delle Entrate nel giudizio di appello.
Massime di principio
- Ai fini della deduzione fiscale, la semplice emissione della fattura o la contabilizzazione del costo non sono sufficienti se il contratto subordina il pagamento o l'esigibilità al verificarsi di una condizione futura.
- Quando una prestazione dipende da collaudi, verifiche, certificazioni o risultati successivi, il costo deve essere imputato all'esercizio in cui l'obbligazione diventa certa e determinabile, salvo diversa disciplina applicabile.
- Le clausole contrattuali che subordinano il corrispettivo al buon esito della prestazione possono prevalere sulla data formale della fattura nel determinare la competenza fiscale.
- Le spese aventi utilità pluriennale o natura di investimento non sono normalmente deducibili integralmente nell'anno di sostenimento, ma devono essere trattate secondo le regole delle immobilizzazioni e dell'ammortamento.
- Una certificazione ottenuta soltanto dopo l'avvio dei controlli fiscali può confermare l'esecuzione della prestazione, ma non dimostra necessariamente che il costo fosse certo e deducibile in un esercizio precedente.
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