Sentenza del 22/08/2016 n. 237 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna
NON DISPONIBILE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato l'avviso di accertamento relativo al periodo d'imposta 2001, con cui l'Agenzia delle Entrate aveva recuperato ritenute da sostituto d'imposta per lire 5.232.000, oltre alle sanzioni, ritenendo che fossero state corrisposte somme non contabilizzate a lavoratori dipendenti. La ricorrente contestava sia la tardività dell'accertamento sia l'insufficiente motivazione dell'atto, sostenendo che l'Agenzia avesse recepito acriticamente il processo verbale della Guardia di Finanza. Contestava inoltre l'utilizzabilità degli estratti conto e della documentazione bancaria intestata al socio, affermando che i pagamenti provenivano dal suo conto personale e non erano riferibili alla società, e negava l'esistenza di lavoratori in nero.
La decisione
La Commissione tributaria regionale ha rigettato l'appello e confermato integralmente la sentenza di primo grado. Ha ritenuto tempestiva la notifica dell'avviso, poiché il termine era stato prorogato di due anni dall'articolo 10 della legge n. 289/2002 per i contribuenti che non avevano aderito alle agevolazioni previste dagli articoli 7 e 9 della stessa legge. Nel merito, ha ritenuto utilizzabili, come presunzioni ammissibili, le risultanze dei conti correnti del socio e la documentazione bancaria rinvenuta presso la sede sociale, valorizzando la ristretta base societaria, composta dal socio e dalla moglie, nonché l'assenza di altre attività economiche. La società non ha fornito una prova contraria concreta, limitandosi a denunciare errori e imprecisioni. L'appellante è stata inoltre condannata al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 1.000.
Norme richiamate
Legge n. 289/2002, articoli 7 e 9
Le disposizioni prevedevano forme di definizione agevolata degli obblighi fiscali, tra cui il cosiddetto condono tombale. La società non vi aveva aderito.
Legge n. 289/2002, articolo 10
La mancata adesione alle agevolazioni degli articoli 7 e 9 comportava la proroga di due anni dei termini per la notificazione degli avvisi di accertamento. Nel caso concreto, la proroga ha reso tempestiva la notifica dell'accertamento.
Principi giurisprudenziali sull'efficacia probatoria dei conti correnti dei soci
Le movimentazioni dei conti correnti dei soci o di soggetti a essi collegati possono essere utilizzate per l'accertamento nei confronti della società, soprattutto in presenza di una ristretta base societaria e di elementi che colleghino concretamente i conti personali all'attività sociale. Tali risultanze costituiscono presunzioni che ammettono prova contraria.
Massime di principio
- La tempestività di un avviso di accertamento deve essere verificata considerando eventuali proroghe previste dalla normativa applicabile e l'eventuale mancata adesione a regimi di definizione agevolata.
- In una società a ristretta base partecipativa, le movimentazioni bancarie dei soci possono essere riferite presuntivamente alla società quando esistono ulteriori elementi di collegamento con l'attività societaria.
- La presunzione derivante dalle risultanze bancarie non è assoluta: il contribuente può superarla fornendo una prova analitica e concreta dell'origine personale delle somme e della loro estraneità all'attività sociale.
- La contestazione generica di errori, refusi o imprecisioni nell'accertamento non è sufficiente; occorre indicare puntualmente le singole movimentazioni contestate e produrre documentazione idonea a dimostrarne l'estraneità.
- Il ritrovamento della documentazione bancaria presso la sede della società può rafforzare il collegamento presuntivo tra il conto personale del socio e l'attività dell'impresa.
- Quando l'atto di accertamento espone in modo comprensibile i dati utilizzati e la relativa ricostruzione, la motivazione può essere ritenuta sufficiente anche se fondata sulle risultanze del processo verbale di constatazione.
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