Sentenza del 22/08/2016 n. 531 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
Il pagamento della fattura non basta ad escludere inesistenza soggettiva della operazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
I contribuenti hanno impugnato gli avvisi di accertamento relativi agli anni 2003 e 2004, contestando il recupero a tassazione di costi e la connessa indetraibilità dell'IVA. In particolare, sostenevano che le prestazioni fatturate dalla ditta D.M. fossero realmente eseguite e pagate, anche se le fatture potevano essere state emesse da un soggetto diverso dall'effettivo prestatore, configurando quindi una mera inesistenza soggettiva e la loro buona fede. L'Amministrazione aveva invece rilevato elementi presuntivi di fittizietà, tra cui l'assenza di dipendenti della fatturante, la mancata presentazione di dichiarazioni fiscali, la cessazione dell'attività e i pagamenti asseritamente effettuati in contanti. Era inoltre contestata, per il 2003, la deduzione di ulteriori costi per euro 9.425,64, ritenuti non inerenti e non adeguatamente documentati.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha riunito le controversie e ha rigettato i ricorsi dei contribuenti, confermando le pretese tributarie. Ha ritenuto legittimo il recupero di euro 9.425,64 per il 2003, poiché la mera registrazione contabile o il sostenimento della spesa non provavano l'inerenza all'attività d'impresa. Ha inoltre confermato il recupero di euro 13.000 per il 2003 e di euro 266.199,14 per il 2004, relativi alle fatture D.M., ritenendo che l'Amministrazione avesse fornito presunzioni sufficienti a porre in dubbio l'effettività delle operazioni. A quel punto gravava sui contribuenti la prova dell'esistenza concreta delle prestazioni, prova non fornita. Il pagamento delle fatture e la consegna della merce, comunque, non sarebbero stati da soli sufficienti. Le spese di entrambi i gradi sono state compensate.
Norme richiamate
D.P.R. n. 633/1972, art. 54, comma 2
In caso di fatture relative a operazioni ritenute inesistenti, l'Amministrazione può fornire validi elementi, anche mediante presunzioni, per affermare la fittizietà delle operazioni.
Una volta che l'Amministrazione fornisce elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti sull'inesistenza oggettiva o soggettiva delle operazioni, l'onere di dimostrare l'effettività delle prestazioni si trasferisce al contribuente.
Art. 2729 del codice civile
Presunzioni gravi, precise e concordanti.
Gli elementi indiziari possono fondare l'accertamento tributario quando, valutati complessivamente, siano sufficientemente qualificati e coerenti da far presumere la fittizietà delle operazioni.
Cassazione civile, sentenza n. 11661/2015
In tema di IVA, qualora l'Amministrazione fornisca validi elementi, anche mediante presunzioni, per affermare che alcune fatture siano state emesse per operazioni fittizie, passa sul contribuente l'onere di dimostrare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate. A tal fine non è sufficiente la prova dell'avvenuto pagamento delle fatture e dell'avvenuta consegna della merce acquistata.
La prova dell'esistenza dell'operazione deve essere concreta e complessiva; non bastano fatture formalmente registrate, pagamenti asseriti o documenti di consegna se il quadro indiziario dimostra l'anomalia del fornitore o della transazione.
Massime di principio
- In presenza di contestazione per operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione deve inizialmente fornire elementi concreti, anche presuntivi, che facciano ritenere che il soggetto indicato in fattura non sia l'effettivo prestatore o cedente.
- Se tale quadro indiziario è sufficientemente grave, preciso e concordante, spetta al contribuente dimostrare l'effettiva esecuzione dell'operazione e la reale identità del soggetto che l'ha posta in essere.
- La sola regolarità formale della fattura, la sua registrazione contabile, il pagamento o la consegna della merce non dimostrano automaticamente l'effettività dell'operazione né la buona fede del contribuente.
- È opportuno conservare contratti, ordini, rapporti di lavoro o subappalto, documentazione tecnica, corrispondenza, tracciabilità dei pagamenti e ogni elemento idoneo a collegare concretamente la prestazione al fornitore indicato in fattura.
- Per la deduzione dei costi occorre provare non solo che la spesa sia stata sostenuta, ma anche che sia certa, documentata e inerente all'attività d'impresa; la mera contabilizzazione non è sufficiente.
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