Sentenza del 22/08/2016 n. 472 - Comm. Trib. Prov. Savona
SANZIONI - avviso di contestazione e irrogazione di sanzione - provvedimento annullato in autotutela - declaratoria di cessazione della materia del contendere e condanna dell'Amministrazione Finanziaria alle spese - consegue -Utilizzazione dati lista "Pessina" - legittimità - Raddoppio dei termini - comunicazione del reato nei termini ordinari per l'accertamento - legittimità -Sanzioni - leggi posteriori sopravvenute - principio del favor rei - applicabilità - continuazione di violazioni della stessa indole - incremento delle sanzioni del 5% per anno - percentuale massima del 30% - legittimità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente contestava la legittimità dell'utilizzo dei dati bancari contenuti nella cosiddetta lista "Pessina", acquisiti da un dipendente di una banca estera, nonché l'applicazione del raddoppio dei termini di accertamento e delle sanzioni relative ad attività finanziarie non dichiarate detenute in Stati a fiscalità privilegiata. Venivano inoltre in rilievo l'applicazione retroattiva della disciplina sanzionatoria più favorevole, in base al principio del favor rei, e il criterio di aumento delle sanzioni per violazioni continuate della stessa indole.
La decisione
L'Ufficio ha annullato in autotutela il provvedimento sanzionatorio mentre il giudizio era pendente. La Commissione ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere, ma ha condannato l'Amministrazione Finanziaria al pagamento delle spese di lite. In via interpretativa, ha comunque ritenuto legittimo l'utilizzo dei dati della lista "Pessina" per finalità di accertamento, irrilevante l'eventuale illecito commesso dal dipendente della banca estera, e legittimo il raddoppio dei termini quando la notizia di reato sia stata comunicata entro il termine ordinario. Ha inoltre riconosciuto l'applicabilità della legge sanzionatoria sopravvenuta più favorevole e ritenuto corretto l'incremento del 5% per ogni anno di continuazione, fino al limite massimo del 30%.
Norme richiamate
Art. 7, comma 3, D.Lgs. 472/1997
incremento annuo del 5% fino alla percentuale massima del 30%
Per violazioni della stessa indole commesse in continuazione, la sanzione può essere aumentata del 5% per ciascun anno, entro il limite massimo del 30%.
Principio del favor rei in materia sanzionatoria tributaria
La disciplina sanzionatoria successiva più favorevole al contribuente si applica anche alle violazioni commesse anteriormente, nei limiti previsti dalla normativa applicabile.
Disciplina del raddoppio dei termini di accertamento
Il raddoppio dei termini può essere utilizzato quando la comunicazione della notizia di reato sia stata effettuata entro il termine ordinario previsto per l'accertamento.
Massime di principio
- L'annullamento in autotutela dell'atto impugnato durante il processo normalmente determina la cessazione della materia del contendere, ma non esclude la condanna dell'Amministrazione alle spese se il suo provvedimento ha reso necessario il ricorso.
- I dati bancari provenienti da liste acquisite illecitamente da un dipendente di un intermediario estero possono essere utilizzabili dal Fisco per l'accertamento, poiché l'eventuale illecito del dipendente e la violazione della riservatezza bancaria non impediscono automaticamente l'uso probatorio nei rapporti con l'Amministrazione Finanziaria.
- Il raddoppio dei termini non è automaticamente illegittimo: può essere riconosciuto se la notizia di reato è stata trasmessa entro il termine ordinario di accertamento e sussistono gli ulteriori presupposti previsti dalla legge.
- Nel determinare le sanzioni occorre applicare, quando consentito, la disciplina successiva più favorevole al contribuente secondo il principio del favor rei.
- Per violazioni della stessa indole commesse in più annualità, il criterio della continuazione può comportare un aumento progressivo del 5% per anno, comunque non superiore al 30%.
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