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Sentenza

Sentenza del 22/08/2016 n. 236 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna

NON DISPONIBILE

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale che aveva annullato un avviso di accertamento IRPEF relativo all'anno 2000. L'accertamento riguardava una somma di lire 9.431.354, pari all'indennità di mobilità erroneamente versata dall'INPS al contribuente. Secondo l'Agenzia, il contribuente avrebbe dovuto dichiarare l'indennità nell'anno di percezione, trattandosi di reddito assimilato a quello di lavoro dipendente ai sensi dell'art. 46 del TUIR, e avrebbe potuto dedurre la somma soltanto negli anni in cui l'aveva restituita. Il contribuente sosteneva invece di aver immediatamente segnalato l'errore, di aver offerto spontaneamente la restituzione e di non aver conseguito alcun reddito effettivo, poiché la somma era stata indebitamente percepita e successivamente restituita.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate e ha confermato la decisione di primo grado favorevole al contribuente. Il giudice ha valorizzato la buona fede del contribuente, la natura non dovuta della somma, la tempestiva segnalazione dell'errore all'INPS e l'effettiva restituzione rateale dell'importo. È stato ritenuto non dovuto il pagamento di imposte su una somma che non costituiva sostanzialmente reddito proprio e che, se tassata nell'anno di percezione, non sarebbe stata concretamente recuperabile mediante deduzione negli anni successivi, anche perché il contribuente era rimasto privo di reddito. L'Agenzia non ha inoltre dimostrato l'eventuale doppia deduzione prospettata. Le spese del giudizio di appello sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • Art. 41-bis del D.P.R. n. 600 del 1973

    Norma indicata come fondamento dell'accertamento parziale IRPEF emesso dall'Agenzia delle Entrate.

  • Art. 46 del TUIR

    L'Agenzia ha sostenuto che l'indennità di mobilità dovesse essere dichiarata come reddito assimilato a quello di lavoro dipendente nell'anno della percezione, con deduzione dell'importo soltanto nell'anno della restituzione. La Commissione, in concreto, ha escluso la tassabilità della somma perché non dovuta e restituita.

Massime di principio

  • Una somma materialmente accreditata non è necessariamente imponibile se risulta oggettivamente non dovuta, viene tempestivamente contestata dal percettore e viene successivamente restituita.
  • La buona fede del contribuente è rilevante quando egli segnala spontaneamente l'errore dell'ente erogatore e collabora alla restituzione, soprattutto se non ha disponibilità definitiva della somma.
  • L'amministrazione finanziaria deve considerare gli effetti complessivi della tassazione: non è sufficiente richiedere l'imposta nell'anno dell'incasso se la successiva restituzione rende concretamente impossibile o incerta la neutralizzazione fiscale.
  • Quando l'amministrazione prospetta il rischio di una doppia deduzione o di un indebito vantaggio fiscale, deve fornire elementi concreti a sostegno della contestazione e non limitarsi a una mera ipotesi.
  • La restituzione di somme indebitamente percepite deve essere documentata mediante comunicazioni all'ente erogatore, provvedimenti di recupero, ricevute e piani di rateizzazione, così da dimostrare l'assenza di un arricchimento definitivo.

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