Cassazione Penale, Ordinanza n. 15242/2026 del 28/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva ritenuto responsabile del reato di falsa attestazione circa la propria identità personale, contestato come concorso nel fatto. Con il primo motivo ha dedotto nullità della sentenza per violazione del contraddittorio, assumendo che non fosse stata formalmente indicata la rinuncia a partecipare all'udienza nonostante il suo stato di detenzione domiciliare. Con il secondo motivo ha censurato la motivazione sulla responsabilità ex art. 494 c.p., sostenendo l'inattendibilità di un teste. Con il terzo motivo ha lamentato il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. Con il quarto motivo ha dedotto illogicità della motivazione, tentando di ottenere una diversa ricostruzione dei fatti. Con il quinto motivo ha contestato il diniego delle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, perché dal verbale d'udienza risultava che l'imputato era libero e assente e dalla notifica del decreto di citazione non emergeva alcuna dichiarazione sul preteso stato detentivo. Ha ritenuto il secondo motivo non consentito in sede di legittimità, perché meramente riproduttivo delle doglianze già proposte in appello e puntualmente disattese, senza specifica critica argomentata. Ha giudicato generico anche il terzo motivo sull'art. 131-bis c.p., per difetto di correlazione con la motivazione della sentenza impugnata. Ha escluso la censura di illogicità della motivazione, poiché diretta a una inammissibile rilettura del compendio probatorio; in particolare ha richiamato che, in caso di condanna a titolo di concorso, non è necessario che l'imputato realizzi integralmente la condotta illecita, essendo sufficiente che ne abbia posto in essere un segmento. Infine ha ritenuto manifestamente infondato il motivo sulle attenuanti generiche, poiché la decisione di merito aveva indicato gli elementi ritenuti decisivi. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
norma incriminatrice posta a base della condanna per falsa attestazione sulla propria identità personale; la Corte non rivede la valutazione di merito sulla responsabilità quando la censura mira solo a rivalutare le prove.
la mancata applicazione della causa di non punibilità è insindacabile in cassazione se la doglianza è generica e non si confronta con la specifica motivazione della sentenza impugnata.
richiamato implicitamente sul tema della motivazione, che deve dare conto degli elementi ritenuti decisivi; non è necessario esaminare analiticamente ogni dato favorevole o sfavorevole.
il ricorso non può trasformarsi in una richiesta di nuova valutazione del fatto o delle prove; i motivi devono essere specifici e non meramente reiterativi delle censure d'appello.
in caso di inammissibilità del ricorso è dovuto il pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio o una diversa ricostruzione dei fatti, poiché tale attività è riservata al giudice di merito.
- Il motivo di ricorso è inammissibile quando si limita a riprodurre le doglianze già dedotte in appello senza una critica argomentata e specifica alla motivazione della sentenza impugnata.
- La censura sulla mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p. deve confrontarsi in modo puntuale con le ragioni poste dal giudice di merito a fondamento del diniego; in difetto, il motivo è generico.
- Nel caso di condanna a titolo di concorso, non è necessario che ciascun concorrente realizzi integralmente la condotta tipica, essendo sufficiente la partecipazione anche solo a un segmento della realizzazione del fatto.
- Il diniego delle attenuanti generiche è adeguatamente motivato quando il giudice richiama gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, senza dover confutare analiticamente tutti gli argomenti favorevoli dedotti dalla difesa.
- La deduzione di una nullità processuale legata al contraddittorio richiede un puntuale riscontro degli atti; se il verbale e la notificazione smentiscono il presupposto fattuale allegato, la doglianza è infondata.
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