Cassazione Penale, Sentenza n. 00862/2026 del 09/01/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 606 lett. b) ed e) c.p.p., lamentando il diniego della applicazione della continuazione tra i reati oggi giudicati e quelli risultanti da sentenze di condanna passate in giudicato, per mancata allegazione dei titoli (copie delle sentenze) a sostegno dell'istanza.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza e genericità del motivo. La Corte ha ritenuto che, secondo l'orientamento consolidato, l'istanza volta a far dichiarare la continuazione in appello richiede l'allegazione delle copie delle sentenze indicate; la mancata produzione rende la richiesta generica e inammissibile. La Corte ha inoltre ritenuto che il vizio di illogicità invocato non fosse manifestamente rilevabile. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Codice di procedura penale, art. 606, lett. b) ed e)
La Corte osserva che il motivo deve rientrare tra i vizi indicati dall'art. 606; l'illogicità può costituire vizio rilevante solo se 'manifesta' (ictu oculi). Il ricorso non ha soddisfatto tale requisito e la doglianza è risultata generica.
Richiamato in relazione alla questione della continuazione tra reati (concorso di reati): la Corte valuta la richiesta di continuità solo se adeguatamente documentata, come richiesto dalla giurisprudenza richiamata.
Codice di procedura penale, art. 671
Richiamato in relazione alla procedura di impugnazione e ai presumibili effetti sul calcolo delle pene; la Corte ha ritenuto inammissibile la richiesta di continuazione per mancata allegazione dei titoli probatori.
Codice di procedura penale, artt. 610, comma 5, e 611, comma 1-bis
Richiamati solo come riferimenti procedurali relativi alla trattazione in camera di consiglio: il ricorso è stato trattato senza discussione orale in mancanza di richiesta nei termini.
Codice di procedura penale, art. 616
Norma applicata per la condanna alle spese del procedimento e per l'irrogazione della sanzione pecuniaria (equo importo di euro 3.000) a carico del ricorrente per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Quando si chiede in appello l'applicazione della continuazione con reati già giudicati con sentenze passate in giudicato, occorre allegare copia delle sentenze richiamate: la mancata produzione rende l'istanza generica e suscettibile di inammissibilità.
- Il vizio di motivazione per 'illogicità' rileva in sede di legittimità solo se manifesta (ictu oculi); valutazioni critiche non evidenti costituiscono mere opzioni giustificative non rilevanti ai fini di cassazione.
- Le istanze procedurali prive di adeguata documentazione possono essere considerate strumentali o improvvisate e, oltre al rigetto/inammissibilità, possono comportare condanne alle spese e, se ravvisata colpa, sanzioni pecuniarie.
- Il difensore deve formulare motivi in cassazione conformi alle fattispecie dell'art. 606 c.p.p.; una formulazione impropria o troppo generica può determinare l'inammissibilità per manifesta infondatezza.
- La giurisprudenza consolidata richiede serietà e concretezza nelle richieste di modifica del regime sanzionatorio per assicurare il diritto di difesa e prevenire dilazioni e abusi.
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