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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 00862/2026 del 09/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 606 lett. b) ed e) c.p.p., lamentando il diniego della applicazione della continuazione tra i reati oggi giudicati e quelli risultanti da sentenze di condanna passate in giudicato, per mancata allegazione dei titoli (copie delle sentenze) a sostegno dell'istanza.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza e genericità del motivo. La Corte ha ritenuto che, secondo l'orientamento consolidato, l'istanza volta a far dichiarare la continuazione in appello richiede l'allegazione delle copie delle sentenze indicate; la mancata produzione rende la richiesta generica e inammissibile. La Corte ha inoltre ritenuto che il vizio di illogicità invocato non fosse manifestamente rilevabile. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • Codice di procedura penale, art. 606, lett. b) ed e)

    La Corte osserva che il motivo deve rientrare tra i vizi indicati dall'art. 606; l'illogicità può costituire vizio rilevante solo se 'manifesta' (ictu oculi). Il ricorso non ha soddisfatto tale requisito e la doglianza è risultata generica.

  • Codice penale, art. 81

    Richiamato in relazione alla questione della continuazione tra reati (concorso di reati): la Corte valuta la richiesta di continuità solo se adeguatamente documentata, come richiesto dalla giurisprudenza richiamata.

  • Codice di procedura penale, art. 671

    Richiamato in relazione alla procedura di impugnazione e ai presumibili effetti sul calcolo delle pene; la Corte ha ritenuto inammissibile la richiesta di continuazione per mancata allegazione dei titoli probatori.

  • Codice di procedura penale, artt. 610, comma 5, e 611, comma 1-bis

    Richiamati solo come riferimenti procedurali relativi alla trattazione in camera di consiglio: il ricorso è stato trattato senza discussione orale in mancanza di richiesta nei termini.

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Norma applicata per la condanna alle spese del procedimento e per l'irrogazione della sanzione pecuniaria (equo importo di euro 3.000) a carico del ricorrente per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Quando si chiede in appello l'applicazione della continuazione con reati già giudicati con sentenze passate in giudicato, occorre allegare copia delle sentenze richiamate: la mancata produzione rende l'istanza generica e suscettibile di inammissibilità.
  • Il vizio di motivazione per 'illogicità' rileva in sede di legittimità solo se manifesta (ictu oculi); valutazioni critiche non evidenti costituiscono mere opzioni giustificative non rilevanti ai fini di cassazione.
  • Le istanze procedurali prive di adeguata documentazione possono essere considerate strumentali o improvvisate e, oltre al rigetto/inammissibilità, possono comportare condanne alle spese e, se ravvisata colpa, sanzioni pecuniarie.
  • Il difensore deve formulare motivi in cassazione conformi alle fattispecie dell'art. 606 c.p.p.; una formulazione impropria o troppo generica può determinare l'inammissibilità per manifesta infondatezza.
  • La giurisprudenza consolidata richiede serietà e concretezza nelle richieste di modifica del regime sanzionatorio per assicurare il diritto di difesa e prevenire dilazioni e abusi.

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