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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31952/2024 del 11/12/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia riguarda la riliquidazione di una pensione di anzianità di un lavoratore dello spettacolo, con richiesta di ricalcolo della quota B e del supplemento di pensione sulla base della media effettiva delle migliori retribuzioni, invece della media ridotta applicata dall'ente previdenziale. La Corte d'appello aveva accolto solo in parte la domanda: aveva escluso la decadenza sulla riliquidazione della quota B, ma l'aveva dichiarata sul supplemento di pensione per i ratei anteriori al deposito del ricorso giudiziario del 16 maggio 2016; aveva inoltre respinto l'eccezione di prescrizione e ritenuto non applicabile alla quota B il massimale pensionabile previsto dall'art. 12, comma 7, del d.P.R. n. 1420 del 1971, come modificato dal d.lgs. n. 182 del 1997. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha censurato l'erronea esclusione della decadenza ex art. 47 d.P.R. n. 639 del 1970, come modificato dall'art. 38 d.l. n. 98 del 2011, sostenendo che il termine triennale decorresse dall'entrata in vigore della norma e che la domanda giudiziale fosse stata proposta oltre tale termine; con il secondo ha denunciato la violazione della disciplina sul calcolo della pensione ENPALS, sostenendo che per la quota B le retribuzioni eccedenti il limite giornaliero non dovessero comunque essere considerate nel calcolo della prestazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi del ricorso. Ha ribadito che la decadenza introdotta dall'art. 38 d.l. n. 98 del 2011 si applica anche alle prestazioni già liquidate, ma solo a decorrere dall'entrata in vigore della norma, quindi dal 6 luglio 2011; ha inoltre richiamato il principio secondo cui, nel calcolo della quota B della pensione dei lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo ex ENPALS, le retribuzioni giornaliere eccedenti il limite fissato dall'art. 12, comma 7, del d.P.R. n. 1420 del 1971, come modificato, non devono essere prese in considerazione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 47 d.P.R. 30 aprile 1970 n. 639

    La decadenza per le azioni giudiziarie relative a prestazioni previdenziali si applica anche alle prestazioni già liquidate, ma il termine non può decorrere retroattivamente prima dell'entrata in vigore della norma che lo introduce o modifica.

  • art. 38 comma 1 lettera d) n. 1 d.l. 6 luglio 2011 n. 98, convertito in L. 15 luglio 2011 n. 111

    Ha introdotto una decadenza dall'azione giudiziaria per le domande aventi a oggetto prestazioni riconosciute solo in parte o accessori del credito; per le situazioni già in essere il termine decorre dal 6 luglio 2011.

  • art. 252 disp. att. c.p.c.

    Richiamato dall'INPS a sostegno della decorrenza del termine decadenziale, ma la Corte ha fondato la soluzione sul principio di non retroattività della decadenza e sulla decorrenza dal momento di entrata in vigore della disciplina.

  • art. 12 comma 7 d.P.R. 31 dicembre 1971 n. 1420

    Il limite alla retribuzione giornaliera pensionabile per i lavoratori dello spettacolo resta applicabile nella determinazione della quota B della pensione; le retribuzioni eccedenti tale soglia non si computano per la parte eccedente.

  • art. 4 d.lgs. 30 aprile 1997 n. 182

    L'intervento normativo non ha abrogato il limite di cui all'art. 12, comma 7, del d.P.R. n. 1420 del 1971 né espressamente né per incompatibilità; il massimale giornaliero rimane coessenziale alla disciplina speciale.

  • art. 1 comma 10 d.lgs. 30 aprile 1997 n. 182

    La modifica conferma la permanenza del limite massimo della retribuzione giornaliera pensionabile, rivalutato annualmente, ai fini del calcolo della pensione.

  • art. 1 comma 8 d.lgs. 30 aprile 1997 n. 182

    È richiamato nel ricorso dell'INPS per sostenere che la disciplina speciale non prevede il computo delle eccedenze oltre il massimale nel calcolo della quota B.

  • art. 380 bis 1 c.p.c.

    Norma processuale richiamata per la trattazione in camera di consiglio con termine per il deposito dell'ordinanza.

Massime di principio

  • La decadenza introdotta da una norma sopravvenuta non può operare retroattivamente facendo decorrere il termine prima della sua entrata in vigore; per le situazioni già pendenti il termine decorre dalla data di efficacia della nuova disciplina.
  • Quando il legislatore introduce ex novo una decadenza, occorre bilanciare l'esigenza di sollecitare l'esercizio dell'azione con la tutela dell'affidamento del privato a non subire gli effetti di un termine non ancora esistente.
  • Nel sistema pensionistico speciale dei lavoratori dello spettacolo, il limite alla retribuzione giornaliera pensionabile previsto dalla disciplina originaria conserva efficacia se non è stato abrogato espressamente o per incompatibilità, e incide anche sul calcolo della quota B.
  • Ai fini del calcolo della pensione in regime speciale, le retribuzioni eccedenti il massimale giornaliero non entrano nel computo della base pensionabile per la parte eccedente, perché il tetto è elemento strutturale della disciplina.
  • In sede di legittimità, la corretta interpretazione della disciplina previdenziale speciale può comportare la cassazione della sentenza di merito che abbia escluso l'applicazione del limite pensionabile o della decadenza prevista dalla legge sopravvenuta.

Come è indicizzato

MateriePensioniImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiDecadenzaGiudicato

Testo integrale

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