Cassazione Penale, Sentenza n. 11714/2023 del 20/03/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso denunciava l'inosservanza della legge processuale per l'omessa considerazione, nella sentenza di appello, delle conclusioni scritte depositate dalla difesa ai sensi delle norme emergenziali (interventi che consentivano il "contraddittorio cartolare"). La difesa aveva trasmesso le conclusioni tramite PEC il 6/12/2021 alle ore 17:38:20 all'indirizzo deputato ai depositi, ma tali conclusioni non risultavano inserite nel fascicolo e non erano state valutate dalla Corte di appello, mentre risultavano invece acquisite le conclusioni del Procuratore generale. Si deduceva pertanto violazione del principio del contraddittorio e nullità processuale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, dichiarando che l'omissione dell'acquisizione e della valutazione delle conclusioni difensive depositate via PEC integra una nullità di ordine generale a regime intermedio ai sensi dell'art. 178, lett. c) c.p.p. Ha annullato la sentenza impugnata e disposto il rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Palermo. Ha inoltre precisato che, nel nuovo giudizio, il giudice di merito dovrà verificare la sussistenza della condizione di procedibilità della querela secondo le modifiche introdotte dal d.lgs. n.150/2022 e la normativa transitoria.
Norme richiamate
La Corte di appello aveva confermato la condanna per furto aggravato ai sensi del comma primo, n. 2; aveva escluso la circostanza aggravante di cui al n. 7 e aveva dichiarato non doversi procedere per difetto di querela sul capo B). La Cassazione non ha riconsiderato la materia di merito, annullando per vizio processuale.
Le norme emergenziali hanno ammesso il "contraddittorio cartolare" mediante depositi scritti (consegne via PEC). La Corte ha ritenuto che tali disposizioni prevedono la possibilità per la difesa di partecipare attivamente con conclusioni scritte e che la mancata acquisizione di dette conclusioni determina una lesione del contraddittorio.
art. 24, comma 4, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137
Individua modalità e indirizzi di deposito via PEC: la difesa ha utilizzato l'indirizzo indicato dal Direttore Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati e ha prodotto prova del tempestivo invio; l'omissione dell'acquisizione in fascicolo è quindi rilevante.
art. 178, lett. c), cod. proc. pen.
La Corte ha qualificato l'omessa acquisizione e valutazione delle conclusioni difensive come nullità generale a regime intermedio, poiché attinente alle garanzie relative all'intervento, all'assistenza e alla rappresentanza dell'imputato.
La Corte ha richiamato la necessità che, nel nuovo giudizio, il giudice di merito verifichi la sussistenza della condizione di procedibilità della querela alla luce delle modifiche introdotte da questo decreto e delle norme transitorie.
Massime di principio
- Il deposito tramite PEC delle conclusioni difensive, effettuato all'indirizzo ufficiale previsto per i depositi, deve essere acquisito nel fascicolo: l'omissione non è mera svista ma può integrare nullità costitutiva del contraddittorio.
- La mancata considerazione delle conclusioni difensive inviate via PEC configura, secondo la giurisprudenza, una nullità di ordine generale a regime intermedio ai sensi dell'art. 178, lett. c) c.p.p., che legittima la cassazione e il rinvio per nuovo giudizio.
- La parte difensiva deve conservare e documentare la prova dell'avvenuto invio (PEC, ricevute temporali) e, se le conclusioni non risultano acquisite, sollevare tempestivamente la censura nell'appello o in cassazione per non perdere la tutela.
- Il giudice di merito in sede di rinvio dovrà anche verificare eventuali condizioni di procedibilità (es. querela) alla luce di modifiche legislative successive: il rinvio non riguarda solo il merito ma anche questioni procedurali sopravvenute.
- Nei processi celebrati con strumenti emergenziali (contraddittorio cartolare) l'ordinata gestione telematica dei depositi è essenziale: errori nell'acquisizione documentale possono avere conseguenze sostanziali sul diritto di difesa.
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