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Cassazione Penale, Ordinanza n. 26208/2025 del 17/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza del giudice dell'udienza preliminare, aveva escluso la continuazione e rideterminato la pena, confermando però la responsabilità dell'imputato per il reato ascritto. Il difensore proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione di legge per il mancato inquadramento del fatto nella fattispecie di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309/1990, quindi sostanzialmente chiedendo una riqualificazione del fatto in termini più favorevoli. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile perché meramente riproduttivo di censure già esaminate e disattese dai giudici di merito, senza alcun effettivo confronto con la motivazione della sentenza impugnata.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    La difesa invocava la riqualificazione del fatto nell'ipotesi attenuata prevista dal comma 5; la Corte non entra nel merito della doglianza perché la censura è ritenuta inammissibile in quanto già vagliata e disattesa dai giudici di merito.

  • art. 616 c.p.p.

    L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre censure già esaminate e respinte dal giudice di merito, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La deduzione di violazione di legge non è sufficiente, di per sé, a superare il vaglio di ammissibilità se la doglianza non si misura criticamente con gli argomenti decisivi posti a base della decisione impugnata.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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