Cassazione Penale, Sentenza n. 47105/2023 del 23/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente contestava la conferma del sequestro conservativo su alcuni beni, deducendo violazione dell'art. 319 cod. proc. pen.: la difesa sosteneva che il giudice del riesame aveva applicato criteri civilistici relativi all'offerta reale (art. 1206 e ss. c.c., art. 119 c.p.c., art. 684 c.p.c.) e che, in sede di riesame ex art. 319, comma 2, il giudice avrebbe dovuto indicare le modalita' e i tempi per prestare la cauzione (anche con apporto di terzi), non limitandosi a valutare la proporzionalita' della cauzione rispetto al valore del bene. Inoltre era stato richiamato l'art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p. Il ricorso nasceva dopo che la Corte di cassazione, con sentenza n. 24649-22 del 14/03/2022, aveva annullato un precedente provvedimento del Tribunale per omessa valutazione dell'offerta di cauzione e aveva rinviato per nuovo giudizio.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto legittima la decisione del Tribunale di Milano del 14/10/2022 che ha confermato il sequestro: il giudice del riesame ha correttamente applicato il principio secondo cui l'offerta di cauzione ex art. 319, comma 2, e' un'offerta reale e non una mera promessa; la difesa ha prodotto solo una promessa generica senza garanzie concrete o modalita' di prestazione (anche la vaghezza circa l'apporto di terzi era insufficiente). Alla luce di cio', il Tribunale poteva legittimamente ritenere l'inidoneita' della proposta e mantenere il sequestro. Il ricorrente e' stato condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Distinzione tra comma 1 (offerta preventiva: idoneita' valutata rispetto all'ammontare approssimativo del credito) e comma 2 (offerta in sede di riesame: idoneita' commisurata al valore dei beni sequestrati; l'offerta deve essere reale e non meramente promessa)
art. 324, comma 7 cod. proc. pen.
Consente la revoca parziale del sequestro; il tribunale puo' valutare la cauzione anche riferita solo ad alcuni beni e disporre revoche parziali ove la cauzione sia idonea per quei beni
art. 318, comma 1 cod. proc. pen.
Richiama la possibilita' di applicare la regola della revoca parziale richiamata dall'art. 324, comma 7, nell'ambito del sequestro conservativo
artt. 1206 e ss. cod. civ.; art. 119 c.p.c.; art. 684 c.p.c.
Norme civilistiche e processuali civili relative all'offerta reale sono state richiamate dalla difesa, ma il giudice penale ha delimitato l'ambito di applicazione: l'offerta in sede penale ex art. 319, comma 2, deve tradursi in una garanzia concreta e immediatamente efficace
art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Richiamato come possibile motivo di censura in cassazione (violazione di legge), ma la Corte non ha dato ragione al ricorrente su tale censura
art. 316 cod. proc. pen. e art. 320 cod. proc. pen.
Richiamati nella fase iniziale dei motivi del ricorso (eccezioni sulla possibilita' di sequestrare quote societarie e relative formalita'), non sono stati ritenuti decisivi per l'annullamento dell'ordinanza impugnata
Norma applicata per la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente
Massime di principio
- In sede di riesame ex art. 319, comma 2, l'offerta di cauzione deve essere effettiva e traducibile in una garanzia concreta (offerta reale): mere promesse o indicazioni generiche sull'apporto di terzi non sono sufficienti
- La congruita' della cauzione proposta in riesame va valutata rispetto al valore dei beni sottoposti a sequestro (non rispetto esclusivamente all'ammontare del credito del danneggiato quando si tratta di offerta preventiva)
- E' possibile chiedere e ottenere la revoca parziale del sequestro offrendo cauzione solo su taluni beni; il giudice puo' valutare la congruita' separatamente per ciascun bene (art. 324, comma 7 richiamato dall'art. 318)
- Se il difensore vuole che il giudice indichi modalita' e tempi per prestare la cauzione, deve fornire elementi concreti (documentazione di impegno, forme di garanzia bancarie, attestazioni di terzi) per trasformare la promessa in offerta reale
- Dopo un rinvio deciso dalla Corte di cassazione per omessa valutazione, il giudice di merito deve applicare i principi indicati dalla Corte, ma resta legittimato a rigettare l'offerta se essa non soddisfa i requisiti di immediatezza e certezza della garanzia
- In pratica, per ottenere il dissequestro in similari ipotesi fallimentari conviene predisporre strumenti immediatamente esecutivi (polizze/garanzie bancarie o deposito) e documentare la disponibilita' effettiva dei fondi o dell'apporto di terzi
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