Cassazione Penale, Ordinanza n. 18565/2025 del 16/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Brescia aveva confermato la condanna di un imputato per il delitto di minaccia aggravata. Nel ricorso per cassazione l'imputato ha dedotto, con un primo motivo, vizio di motivazione sulla propria responsabilità: ha sostenuto che le dichiarazioni della persona offesa non potessero essere considerate attendibili solo perché la stessa non si era costituita parte civile, che la persona offesa aveva riferito fatti non veritieri e che, inoltre, non era stata svolta una perizia calligrafica sulle missive che sarebbero state da lui inviate. Con un secondo motivo ha contestato l'applicazione della recidiva, assumendo che fosse stata erroneamente valorizzata nel giudizio di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo perché riproponeva censure già logicamente e congruamente disattese dai giudici di merito: la persona offesa era stata ritenuta attendibile in base a dichiarazioni lineari, logiche e verosimili, corroborate dalle conferme di una vicina di casa che aveva assistito a minacce, anche con un coltello, e dal complessivo sostrato probatorio; il silenzio dell'imputato e l'assenza di disponibilità a rendere dichiarazioni rafforzavano ulteriormente la ricostruzione accusatoria. Quanto alla perizia grafologica, la Corte ha osservato che era superflua, potendo le missive essere state anche materialmente redatte da terzi su incarico dell'imputato. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato perché la recidiva non era stata applicata dal Tribunale, non essendo stata menzionata in sentenza, con implicita esclusione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Il fatto è stato qualificato come minaccia aggravata; la Corte non affronta in astratto la tipicità, ma conferma la tenuta della decisione di merito sulla responsabilità.
La recidiva non risultava applicata nel giudizio di primo grado, poiché non menzionata nella sentenza, con conseguente implicita esclusione.
somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
In caso di inammissibilità del ricorso, è stata disposta la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità è manifestamente infondato il motivo che si limiti a riproporre censure di merito già esaminate e logicamente disattese dalla sentenza impugnata, senza evidenziare reali vizi di motivazione.
- La credibilità della persona offesa può essere desunta da un insieme coerente di dati: linearità, logicità e verosimiglianza del narrato, riscontri esterni offerti da altri testimoni e complessiva convergenza del compendio probatorio.
- La mancata costituzione di parte civile della persona offesa non è, di per sé, indice di inattendibilità o di intento calunnioso delle sue dichiarazioni.
- La mancata esecuzione di una perizia grafologica non determina vizio della motivazione quando il giudice possa fondare l'attribuzione delle missive su un quadro probatorio complessivo solido e quando la loro materiale redazione possa essere riferita anche a soggetti diversi dall'autore sostanziale.
- Il motivo sulla recidiva è infondato quando la recidiva non sia stata in concreto applicata dal giudice di primo grado; la mancata menzione in sentenza può valere come implicita esclusione.
Come è indicizzato
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