Cassazione Penale, Sentenza n. 24975/2022 del 30/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva ritenuto non essere maturato il termine massimo di custodia cautelare per effetto della sospensione dei termini processuali prevista dall'art. 83 d.l. 18/2020 (conv. legge n.27/2020). Il ricorrente sosteneva che, nella fase delle indagini preliminari, la sospensione non opera automaticamente in relazione ai termini cautelari perché l'attività è sostanzialmente diretta dal pubblico ministero e solo in via residuale partecipata dalla difesa; la sospensione sarebbe attivabile solo se vi fossero attività investigative previamente programmate e rinviate dall'emergenza. Inoltre la difesa aveva sollecitato accertamenti tecnici, che a suo avviso avrebbero dovuto impedire la sospensione.
La decisione
La Cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che l'art. 83 d.l. n.18/2020 sospenda automaticamente, per il periodo indicato (9 marzo - 11 maggio 2020), i termini procedurali e, per effetto del comma 4, anche i termini massimi di durata delle misure cautelari (art. 303 e 308 c.p.p.), anche nella fase delle indagini preliminari, salvo le eccezioni normative (procedimenti per i quali scadono termini ai sensi dell'art. 304, comma 6, o espressa richiesta di procedere da indagati/imputati o difensori). La Corte ha precisato che la mera sollecitazione di indagini da parte della difesa non è equivalente all'"esplicita richiesta di procedere" idonea ad escludere la sospensione. Conseguentemente non è ravvisato il superamento dei termini massimi di custodia; il ricorso è rigettato e il ricorrente condannato alle spese.
Norme richiamate
art. 83 d.l. n. 18/2020 (conv. legge n. 27/2020)
sospensione generalizzata dei termini procedurali e rinvio d'ufficio delle udienze; sospensione di "tutti i termini procedurali" e, per effetto del comma 4, dei termini di cui agli art. 303 e 308 c.p.p.
La Corte interpreta la norma come operante in via automatica per i procedimenti i cui termini decorrano o abbiano inizio nel periodo di sospensione; la stessa sospensione estende ex lege i termini massimi delle misure cautelari salvo le eccezioni previste dal medesimo articolo (scadenze ex art. 304, comma 6, o richiesta di procedere).
Si tratta dei termini massimi di durata delle misure cautelari: la Corte ritiene che tali termini siano prorogati automaticamente per la durata della sospensione ex art. 83, comma 4, quando il procedimento rientra nei casi di sospensione.
art. 304, comma 6, cod. proc. pen.
Eccezione prevista dall'art. 83: i procedimenti per i quali, nel periodo di sospensione o nei sei mesi successivi, scadrebbero i termini di cui all'art. 304, comma 6, non rientrano nella sospensione automatica che prolunga i termini cautelari.
Norma richiamata dalla giurisprudenza per indicare le determinazioni che il pubblico ministero deve assumere per dare corso all'azione, su sollecito della difesa; la Corte richiama che soltanto un'"espressa richiesta di procedere" da parte dell'indagato/difensore è idonea a evitare l'effetto sospensivo.
Richiamato dalla giurisprudenza per definire quali termini siano "termine procedurale" ai fini dell'art. 83; la Corte sottolinea che la sospensione opera sui termini così intesi.
Massime di principio
- La sospensione dei termini prevista dall'art. 83 d.l. n.18/2020 opera automaticamente anche sui termini massimi di durata delle misure cautelari nella fase delle indagini preliminari, purché il procedimento rientri tra quelli i cui termini sono sospesi.
- L'eccezione che evita la sospensione è l'espressa richiesta dell'indagato o del suo difensore che si proceda; semplici solleciti o stimoli all'attività investigativa non sono equivalenti a tale richiesta.
- Nei casi in cui nei periodi di sospensione (o nei sei mesi successivi) maturino termini speciali previsti dall'art. 304, comma 6, la disciplina emergenziale non prolunga automaticamente i termini cautelari.
- Per evitare effetti di proroga automatica della custodia cautelare in situazioni analoghe, è opportuno che la difesa presenti formalmente e documenti la "richiesta di procedere" ove si ritenga necessario, o impugni tempestivamente l'eventuale protrarsi della misura.
- La previsione è stata interpretata in chiave sostanzialmente cautelare: il legislatore ha voluto impedire che l'inerzia forzata da misure emergenziali faccia maturare termini liberatori a discapito dell'azione penale; l'equilibrio si mantiene consentendo all'interessato di rinunciare alla sospensione tramite atto espresso.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 30 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 24940/2022 del 30/06/2022
- Sentenza penale · 30 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 24943/2022 del 30/06/2022
- Sentenza penale · 30 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 24944/2022 del 30/06/2022
- Sentenza penale · 30 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 24945/2022 del 30/06/2022
- Sentenza penale · 30 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 24947/2022 del 30/06/2022
- Sentenza penale · 30 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 24948/2022 del 30/06/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →