Cassazione Penale, Sentenza n. 3854/2022 del 03/02/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano l'ordinanza che aveva esteso il periodo temporale di verifica della "sproporzione" patrimoniale fino alla data della sentenza di condanna (17/09/2020) e aveva disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di beni e quote societarie. Le censure principali riguardano: violazione di legge e difetto di motivazione sul principio di proporzione (sequestro eccedente il presunto profitto dal reato), illegittima estensione del periodo di "ragionevolezza temporale", valorizzazione di elementi connessi a ipotesi associative diverse poi escluse e, soprattutto, omissione di motivazione circa la documentata regolarizzazione tributaria per i periodi d'imposta 1997-2002 (elaborato del prof. Benincasa), che poteva giustificare in tutto o in parte l'origine lecita delle disponibilità contestate.
La decisione
La Corte di Cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale di Napoli - sezione riesame per nuovo giudizio. La pronuncia ha ritenuto infondati nella sostanza i primi motivi (tra cui l'errata valorizzazione del quantum ricavato dal reato e la legittimità dell'estensione temporale fino alla sentenza di condanna), ma ha accolto il sesto motivo perché il Tribunale di riesame non ha dato alcuna motivazione in ordine alla documentata regolarizzazione tributaria (anni 1997-2002) prodotta dalla difesa, la quale, se provata, imponeva la valutazione e la motivazione circa la possibile origine lecita di parte dei beni oggetto di sequestro. Gli altri motivi sono stati dichiarati in parte non consentiti o manifestamente infondati. Rinvio per colmare la lacuna motivazionale sul punto.
Norme richiamate
La confisca 'allargata' presuppone che i beni siano nella disponibilità del condannato per un reato-spia e presentino valore sproporzionato rispetto al reddito dichiarato o all'attività esercitata; non rileva il quantum che l'imputato abbia effettivamente ricavato dal singolo reato contestato
art. 12-sexies D.L. 306/1992 (oggi art. 240-bis c.p.)
Richiamata come quadro normativo storico della confisca estesa; la giurisprudenza ha precisato i criteri di ricostruzione della sproporzione e l'onere della difesa di dimostrare fonti lecite
art. 31 legge 17/10/2017 n.161
Introduce il divieto di giustificare la provenienza dei beni facendo leva sull'evasione fiscale per i condannati per reati-spia; la Corte ricorda però che tale norma non opera retroattivamente rispetto agli anni anteriori alla sua entrata in vigore
Sez. U., n. 27421 del 25/02/2021 (Crostella)
Concordata dalla Corte: il periodo 'di ragionevolezza temporale' per la confisca ex art. 240-bis può estendersi fino alla pronuncia della sentenza per il reato-spia, con possibilità di considerare anche beni acquistati successivamente purché finanziati con risorse acquisite anteriormente
Sez. 1, n. 1778 del 11/10/2019
Principio secondo cui la previsione del divieto probatorio in materia di evasione fiscale (introdotta dalla legge 2017) non può trovare applicazione retroattiva rispetto a ricostruzioni patrimoniali relative ad anni anteriori all'entrata in vigore della norma
art. 325, comma 1 cod. proc. pen.
Limita il ricorso per cassazione contro provvedimenti in materia di misure cautelari reali alla 'violazione di legge' (in senso che include la mancanza assoluta di motivazione o motivazione meramente apparente)
art. 324, comma 5 cod. proc. pen.
Indica la competenza giurisdizionale per il nuovo giudizio dopo annullamento in materia cautelare (rinvio al tribunale competente)
Massime di principio
- La confisca ex art. 240-bis si fonda sulla sproporzione tra patrimonio e reddito/attività e non richiede che il valore sequestrato corrisponda al profitto accertato di un singolo reato; il periodo da valutare può arrivare fino alla sentenza di condanna.
- Se la difesa produce documentazione che dimostra la regolarizzazione tributaria o fonti lecite per acquisizioni patrimoniali (anche se precedentemente non dichiarate), il giudice del riesame ha l'obbligo di considerare tale documentazione e motivare espressamente il perché la stessa sia o non sia idonea a giustificare i beni contestati.
- Il divieto di giustificare i beni con l'evasione fiscale, introdotto dalla legge 2017, non opera retroattivamente per ricostruzioni patrimoniali relative ad anni anteriori all'entrata in vigore della norma; quindi la prova di fonti lecite anteriori resta rilevabile per quei periodi.
- In Cassazione contro provvedimenti di sequestro/conficca è consentito eccepire la mancanza assoluta di motivazione o vizi di diritto rilevanti; doglianze meramente di fatto, logica o contraddittorietà dell'apprezzamento probatorio possono essere spesso dichiarate inammissibili se non ricondotte a violazioni di legge o gravi carenze motivazionali.
- Nel procedimento di riesame a seguito di appello del P.M. è ammessa la produzione di nuovi elementi probatori (preesistenti o sopravvenuti), purché riferibili al devolutum e garantito il contraddittorio; principio applicabile anche alle misure reali.
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