Cassazione Penale, Ordinanza n. 24356/2026 del 02/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Il giudice di legittimità ha ritenuto corretta la motivazione della Corte territoriale sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, fondata sull'assenza di elementi positivi.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello limitatamente al diniego delle circostanze attenuanti generiche, deducendo l'omessa motivazione sul punto. La Corte di cassazione ha rilevato che la censura era manifestamente infondata, poiché il giudice di merito aveva escluso la diminuente per l'assenza di elementi positivi emergenti dagli atti e non allegati neppure con l'atto di appello; da ciò ha tratto la conseguenza che il diniego era adeguatamente motivato e conforme al consolidato orientamento di legittimità secondo cui le attenuanti generiche non costituiscono un diritto dell'imputato, ma richiedono specifici elementi favorevoli.
Norme richiamate
Le circostanze attenuanti generiche richiedono un giudizio di fatto fondato su elementi positivi di segno favorevole; in assenza di tali elementi, il loro diniego è legittimo.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche non è un diritto dell'imputato, ma dipende da una valutazione discrezionale del giudice di merito fondata su elementi positivi concretamente emergenti dagli atti.
- Il diniego delle attenuanti generiche è sufficientemente motivato quando il giudice evidenzi l'assenza di elementi favorevoli e tale valutazione non sia specificamente censurata con allegazioni decisive.
- La censura di omessa motivazione sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è inammissibile o manifestamente infondata quando si risolva in una mera richiesta di rivalutazione del merito senza indicare concreti elementi positivi trascurati.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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