Cassazione Civile, Ordinanza n. 21789/2021 del 29/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia nasce dall'azione revocatoria fallimentare proposta dalla curatela ex art. 67 l.f. per ottenere la revoca di pagamenti per complessivi euro 104.217,68 eseguiti in favore della controparte. Il tribunale aveva accolto la domanda e la corte d'appello aveva rigettato il gravame della società destinataria dei pagamenti. In cassazione la società ricorrente ha dedotto, con un unico motivo, violazione dell'art. 132 c.p.c., sostenendo che il giudice di merito avrebbe errato nel valutare l'eccezione di esenzione dalla revocatoria, avendo assimilato i "termini d'uso" ai termini contrattuali, mentre avrebbe dovuto considerare soltanto le concrete modalità con cui le parti avevano sempre regolato i pagamenti, asseritamente effettuati in un intervallo tra 130 e 200 giorni. La ricorrente lamentava inoltre, in sostanza, omessa pronuncia sulla dedotta operatività dell'esenzione per pagamenti eseguiti nei termini d'uso tra le parti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato, anzitutto, che la ricorrente non aveva censurato la ratio decidendi preliminare con cui la corte territoriale aveva ritenuto tardiva l'eccezione di irrrevocabilità dei pagamenti ex art. 67, comma 3, l.f. Inoltre ha escluso che vi fosse omessa pronuncia, poiché la sentenza impugnata aveva comunque valutato e respinto l'esistenza di un termine d'uso tra le parti, osservando che la censura mirava in realtà a una diversa lettura dei fatti e del materiale probatorio. Nessuna statuizione sulle spese, perché il fallimento intimato non si è costituito. È stato altresì dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 67, comma 2, l.f.
norma posta a base dell'azione revocatoria dei pagamenti revocati in primo grado
art. 67, comma 3, l.f.
eccezione di non revocabilità dei pagamenti in termini d'uso, ritenuta dalla corte territoriale tardivamente proposta e quindi preclusa
richiamato come parametro della censura di violazione di legge, ma la doglianza è stata ritenuta in realtà diretta contro la ricostruzione dei fatti e non contro un vizio riconducibile alla norma
art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002
richiamo finale all'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, d.p.r. n. 115/2002
richiamato in collegamento con il raddoppio del contributo unificato
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione è inammissibile la censura che, pur formalmente prospettata come violazione di legge o omessa pronuncia, miri in sostanza a ottenere una diversa ricostruzione del fatto e una rivalutazione del materiale probatorio.
- Quando la decisione di merito si fonda su una ratio decidendi preliminare e autonoma non specificamente impugnata, il ricorso è inammissibile per mancata censura di una base argomentativa decisiva della sentenza.
- L'eccezione di esenzione dalla revocatoria fallimentare per pagamenti eseguiti nei termini d'uso deve essere tempestivamente proposta; se il giudice di merito ne afferma la tardività, tale autonoma ragione di decisione deve essere specificamente contestata.
- L'omessa pronuncia non sussiste quando il giudice di merito abbia comunque esaminato, anche implicitamente, la questione dedotta e l'abbia disattesa con una motivazione che copre il punto controverso.
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