Cassazione Penale, Sentenza n. 44441/2022 del 22/11/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'appello contro la sentenza del Tribunale di Torino che aveva condannato il ricorrente per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Il ricorrente censura la declaratoria di inammissibilità per presunta genericità del motivo di appello relativo all'esclusione degli effetti sanzionatori della recidiva, sostenendo che l'atto di appello aveva individuato l'ambito di rivalutazione (minimale gravità del fatto e comportamento collaborativo) e pertanto richiedeva una risposta motivata dalla Corte territoriale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che la Corte di appello aveva correttamente motivato la declaratoria di inammissibilità, avendo qualificato l'impugnazione come aspecifica e meramente reiterativa delle deduzioni già valutate dal primo giudice. La Corte ha rilevato l'assenza di un confronto critico e di contro-argomentazioni puntuali rispetto alle ragioni sostanziali e formali adottate nella prima decisione sulla recidiva; ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5
Norma sostanziale incriminatrice (traffico/illecito stupefacenti) che costituisce il capo di imputazione alla base della sentenza di merito; la decisione di merito e le questioni sulla recidiva sono connesse alla valutazione di questo reato.
Codice di procedura penale, art. 581
Norma richiamata in combinato disposto con l'art. 591 per valutare i requisiti di forma e specificità dell'appello; la Corte ha applicato il principio che l'impugnazione deve contenere rilievi specifici rispetto alla motivazione impugnata.
Codice di procedura penale, art. 591, comma 1, lett. c)
Prevede i requisiti dell'atto di appello; la Corte ha ritenuto che il motivo relativo alla esclusione della recidiva non avesse la necessaria specificità e contrastasse con la motivazione già data dal primo giudice.
Codice di procedura penale, art. 616
Dispositivo che autorizza la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicato dalla Corte per imporre al ricorrente il pagamento delle spese.
Giurisprudenza: Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016 (Galtelli)
Principio secondo cui l'appello (e il ricorso per cassazione) è inammissibile per difetto di specificità quando non sono enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni poste a fondamento della decisione impugnata; l'onere di specificità è proporzionale alla specificità della motivazione del provvedimento impugnato.
Massime di principio
- L'appello deve contenere rilievi specifici e un confronto critico diretto con le ragioni di fatto e di diritto adottate dal primo giudice; la mera reiterazione di deduzioni già valutate è inammissibile.
- Quando la decisione di primo grado ha motivato puntualmente la valutazione (es. sulla sussistenza della recidiva e sul bilanciamento con circostanze attenuanti), l'impugnante deve fornire contro-argomentazioni precise; argomentazioni generiche (es. citare gravità minima o comportamento collaborativo senza motivare perché quelle valutazioni siano errate) non sono sufficienti.
- La specificità richiesta all'impugnante è proporzionale alla specificità della motivazione del provvedimento impugnato: motivazioni dettagliate richiedono contestazioni altrettanto dettagliate.
- In caso di rigetto per inammissibilità dell'appello o di cassazione, è frequente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ex art. 616 c.p.p.
- Per contestare la recidiva occorre non soltanto indicare elementi attenuanti già considerati, ma spiegare perché la valutazione del primo giudice sia viziata alla luce di fatti o di diritto non esaminati o valutati erroneamente.
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