Cassazione Penale, Ordinanza n. 01875/2025 del 15/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La persona condannata in appello per resistenza a pubblico ufficiale ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Ancona. Il primo motivo contestava l'affermazione di responsabilità penale, ma la censura risultava sostanzialmente riproduttiva delle doglianze già svolte in appello. Il secondo motivo lamentava la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. Ulteriori motivi riguardavano il diniego delle pene sostitutive, ritenute difettanti per la Corte territoriale i presupposti applicativi, in particolare per il giudizio prognostico negativo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo privo di specificità, perché meramente reiterativo di censure già esaminate in appello con motivazione non manifestamente illogica e conforme alla giurisprudenza di legittimità. Quanto al diniego dell'art. 131-bis c.p., ha giudicato adeguate le sintetiche valutazioni della Corte territoriale, comunque diffuse nella motivazione, a fronte di deduzioni difensive generiche. I motivi sulle pene sostitutive sono stati considerati manifestamente infondati perché la sentenza impugnata aveva già argomentato sulla mancanza dei relativi presupposti e sul negativo giudizio prognostico. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Individua il reato oggetto della condanna confermata in appello, senza che in sede di legittimità venga messa in discussione la tenuta della motivazione di merito.
La mancata applicazione della causa di non punibilità è ritenuta correttamente motivata, anche in presenza di deduzioni difensive generiche.
pene sostitutive
Il diniego è ritenuto legittimo quando la sentenza di merito dà conto della mancanza dei presupposti applicativi e formula un negativo giudizio prognostico.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riprodurre pedissequamente censure già dedotte in appello, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
- La mancata applicazione della particolare tenuità del fatto è censurabile solo se la sentenza di merito omette o illogicamente sviluppa la valutazione dei relativi presupposti; se la motivazione, anche sinteticamente, li esclude in modo coerente, il motivo è infondato.
- Il diniego delle pene sostitutive è legittimo quando il giudice di merito esplicita, anche nel corpo complessivo della motivazione, l'assenza dei presupposti e il giudizio prognostico negativo richiesti per la loro concessione.
- In sede di legittimità, la mera riproposizione di contestazioni sulla responsabilità già esaminate dai giudici di merito non consente una nuova valutazione del fatto se la motivazione impugnata non presenta manifeste illogicità.
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