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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27399/2021 del 08/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello dell'Aquila n. 1119/2019, ma nel corso del giudizio di legittimità ha depositato un atto di rinuncia al ricorso. La Corte ha verificato che tale rinuncia, pur sottoscritta dal difensore munito di mandato speciale, non era stata notificata alle parti costituite né comunicata ai rispettivi avvocati; pertanto non ricorrevano i presupposti per dichiarare l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 390, comma 3, c.p.c. La rinuncia, tuttavia, ha evidenziato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, anziché estinguere il giudizio, perché la rinuncia non era stata notificata o comunicata alle parti costituite come richiesto dall'art. 390, comma 3, c.p.c. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore dei controricorrenti, liquidate in euro 3.200, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge, e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 390 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso, per determinare l'estinzione del giudizio, deve essere notificata alle parti costituite o comunicata ai loro avvocati; in difetto, non può pronunciarsi l'estinzione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di esito sfavorevole per il ricorrente, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Costituisce il parametro per la misura dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione non produce estinzione del giudizio se non è notificata alle parti costituite o comunicata ai rispettivi difensori, quando tale adempimento sia richiesto dalla norma processuale.
  • La dichiarazione di rinuncia, pur inefficace ai fini estintivi per difetto di comunicazione/notifica, può comunque rivelare una sopravvenuta carenza di interesse alla decisione e condurre alla declaratoria di inammissibilità del ricorso.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente soccombente può essere condannato alle spese di lite e, se ne ricorrono i presupposti, al pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dalla normativa vigente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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