Cassazione Penale, Sentenza n. 38773/2025 del 01/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La parte civile impugna la sentenza della Corte d'appello che ha assolto gli imputati dai reati contestati ai capi B) ed E) (tra cui il reato di truffa ex art. 640 c.p. e connessa contestazione di autoriciclaggio), per vizio di motivazione e violazione di legge ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lamentando in particolare che la Corte territoriale abbia omesso o tratto in modo contraddittorio i seguenti profili: il silenzio malizioso degli imputati circa l'estinzione anticipata di 443 contratti di finanziamento; le attività decettive contestate (artifizi e raggiri) non comunicate alla banca; l'esistenza dell'ingiusto profitto e del danno patrimoniale subito dall'istituto; e la mancata valutazione critica delle conclusioni probatorie e della motivazione del primo giudice. Si deduceva che tali omissioni integrassero gli elementi del reato di truffa e che la condanna per autoriciclaggio fosse strettamente connessa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha osservato che Carmen Miriam Martorano era stata erroneamente citata; ha ritenuto che la Corte d'appello non abbia fornito un confronto critico adeguato e una motivazione sufficientemente persuasiva con la sentenza di primo grado sui profili relativi all'omessa comunicazione delle estinzioni anticipate, all'ingiusto profitto e all'elemento soggettivo. Per tali carenze la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata "agli effetti civili" e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado d'appello ai sensi dell'art. 622 c.p.p.; le restanti statuizioni non toccate dall'annullamento sono rimaste impregiudicate.
Norme richiamate
Invocato come base per la censura di violazione di legge e vizio di motivazione (lett. b ed e): il ricorso deduceva insufficiente, illogica o contraddittoria motivazione nella valutazione degli elementi del reato di truffa.
Norma sostanziale sul reato di truffa: la questione centrale è se vi siano stati artifizi o raggiri e dolo specifico tali da indurre in errore l'istituto bancario e arrecare un ingiusto profitto. La Cassazione richiede valutazione puntuale del dolo e del nesso di causalità con il danno.
Disposizione richiamata per il rinvio al giudice civile competente per valore in grado d'appello: la Cassazione ha disposto il rinvio per nuovo giudizio sul profilo civile.
Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017 (giurisprudenza)
"[...]dando puntuale ragione delle difformi conclusioni assunte"
Giurisprudenza sul maggior rigore motivazionale richiesto alla Corte d'appello quando ribalta una condanna in assoluzione: è necessaria una critica puntuale e un confronto con le conclusioni del primo giudice; la motivazione deve avere forza persuasiva adeguata.
Sez. 5, n. 7815 del 08/01/2025 (giurisprudenza)
Richiamata per ribadire che l'assenza di una motivazione rigorosa nella decisione d'appello che assolve può costituire vizio per contraddittorietà o illogicità.
Massime di principio
- Quando la Corte d'appello assolve dopo una condanna in primo grado ha l'obbligo di motivare con particolare rigore: deve confrontarsi punto per punto con la decisione di primo grado e offrire argomentazioni persuasive che spieghino la diversa valutazione delle prove.
- L'omissione di comunicare estinzioni anticipate o altre informazioni contrattuali può costituire artifizio o raggiro solo se è provato che tale omissione ha indotto in errore la controparte e ha prodotto un ingiusto profitto o un danno patrimoniale; serve quindi dimostrare il nesso causale tra omissione, ingannevole induzione e pregiudizio.
- Il silenzio non genera automaticamente il dolo richiesto per la truffa: va valutato il comportamento complessivo (comunicazioni effettive, manifestazioni di contestazione, modalità operative) e la congruenza fra condotta e scopo decettivo.
- La parte civile può ricorrere per cassazione per vizio di motivazione: se la Cassazione accoglie il ricorso può limitare l'annullamento agli effetti civili e disporre il rinvio al giudice civile competente per il proseguimento della controversia risarcitoria o patrimoniale.
- Errori formali nella indicazione delle parti (es. citare un imputato non coinvolto nel motivo di ricorso) devono essere rilevati e rettificati; la correttezza dell'impugnazione rispetto alle posizioni processuali è essenziale.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 1 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 38779/2025 del 01/12/2025
- Sentenza penale · 1 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 38780/2025 del 01/12/2025
- Sentenza penale · 1 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 38785/2025 del 01/12/2025
- Sentenza penale · 1 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 38786/2025 del 01/12/2025
- Sentenza penale · 1 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 38787/2025 del 01/12/2025
- Sentenza penale · 1 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 38788/2025 del 01/12/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →