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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19204/2022 del 16/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione che deduceva due motivi: 1) violazione in relazione all'applicazione dell'aggravante della "minorata difesa" (art. 61 n.5 c.p.) per i furti contestati ai capi Q e R; l'imputato sosteneva che tali reati erano avvenuti in ore serali e non notturne e che l'aggravante non poteva essere automaticamente riconosciuta senza un concreto accertamento dell'effettivo ostacolo alla difesa. 2) violazione degli artt. 81 c.p. e 597 c.p.p. per "reformatio in peius": la Corte d'appello, nel ritenere la continuazione con reati di altro procedimento e nel ricalcolo della pena, ha aumentato la pena per il reato più grave (anche per la recidiva) rispetto a quanto stabilito dal primo giudice, nonostante l'impugnazione fosse proposta soltanto dall'imputato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati entrambi i motivi. Primo, ha annullato la statuizione relativa all'aggravante della "minorata difesa" per i capi Q e R poiché la Corte territoriale ha motivato l'aggravante solo sulla base della commissione dei furti in ore serali/notturne senza accertare concretamente l'effettivo ostacolo alla difesa o la presenza/assenza di contromisure (allarme, videosorveglianza) in modo probatorio. Secondo, ha rilevato la violazione del divieto di reformatio in peius (art. 597, comma 3 c.p.p.), posto che la Corte d'appello ha aumentato la pena base per la recidiva rispetto a quanto già determinato in primo grado quando l'unico appellante era l'imputato. Conseguentemente la sentenza impugnata è stata annullata e la causa rinviata ad altra Sezione della Corte d'Appello di Trieste per nuovo esame: dovrà verificarsi concretamente la sussistenza dell'aggravante per i capi Q e R e dovrà essere rideterminata la pena senza violare il divieto di reformatio in peius.

Norme richiamate

  • art. 61 n. 5 c.p.

    L'aggravante della "minorata difesa" può derivare dalla commissione del reato in tempo notturno ma richiede un accertamento concreto dell'effettivo ostacolo alla difesa; non è automaticamente integrata dal mero riferimento alle ore serali/notturne.

  • art. 597 c.p.p. comma 3

    Divieto di reformatio in peius: quando a proporre impugnazione è il solo imputato, la Corte d'appello non può aggravare la posizione sanzionatoria dell'imputato rispetto alla determinazione di primo grado.

  • art. 81 c.p.

    Rilevante nella disciplina della continuazione dei reati e del calcolo della pena unica in caso di reati commessi con vincolo di continuazione; la determinazione della pena per il reato base non deve essere aggravata illegittimamente nell'operazione di calcolo.

  • Sez. U, n. 40275 del 15/07/2021 (Cardellini)

    Massima richiamata: per l'integrazione dell'aggravante della "minorata difesa" l'interpretazione deve evitare presunzioni assolute e richiede l'analisi del contesto spazio-temporale per accertare l'effettivo ostacolo alla difesa e l'approfittamento da parte dell'agente.

  • art. 625 c.p. (comma 2, n. 2 e 5) (menzionata nel processo)

    Nel caso di specie la Corte d'appello aveva escluso alcune aggravanti previste dall'art. 625 c.p.; menzionata a titolo ricostruttivo ma non centrale nella decisione della Cassazione qui esposta.

Massime di principio

  • L'aggravante della "minorata difesa" non si applica automaticamente per il solo fatto che il reato è commesso in ore serali o notturne: il giudice deve valutare concretamente se e in quale misura la difesa pubblica o privata sia stata effettivamente ostacolata e se l'autore abbia approfittato di tale condizione.
  • In presenza di contestazioni su furti/notturni è utile acquisire o valutare elementi concreti come orari precisi, presenza/assenza di impianti di allarme o videosorveglianza, condizioni di illuminazione e caratteristiche dell'immobile per stabilire l'effettiva incidenza sull'azione difensiva.
  • Il principio del divieto di reformatio in peius (art. 597, comma 3 c.p.p.) impedisce che una Corte d'appello, in accoglimento di richieste difensive o per ricalcolo della pena (es. per continuazione), peggiori la posizione sanzionatoria dell'imputato quando l'unico appellante è lo stesso imputato: qualsiasi aumento della pena base rispetto al primo grado è illegittimo in tale ipotesi.
  • Nel determinare la pena per reati in continuazione il giudice deve partire dalla pena base già fissata per il reato più grave nei precedenti provvedimenti e non può incrementarla in modo da ledere il divieto di reformatio in peius; eventuali aumenti (es. per recidiva) devono rispettare i limiti processuali.
  • Se una censura riguarda sia la qualificazione di un'aggravante sia la determinazione della pena, la Corte di Cassazione può annullare e rinviare per un nuovo esame, prescrivendo al giudice di merito di motivare con riferimento al concreto contesto fattuale.

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