Cassazione Penale, Sentenza n. 19204/2022 del 16/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione che deduceva due motivi: 1) violazione in relazione all'applicazione dell'aggravante della "minorata difesa" (art. 61 n.5 c.p.) per i furti contestati ai capi Q e R; l'imputato sosteneva che tali reati erano avvenuti in ore serali e non notturne e che l'aggravante non poteva essere automaticamente riconosciuta senza un concreto accertamento dell'effettivo ostacolo alla difesa. 2) violazione degli artt. 81 c.p. e 597 c.p.p. per "reformatio in peius": la Corte d'appello, nel ritenere la continuazione con reati di altro procedimento e nel ricalcolo della pena, ha aumentato la pena per il reato più grave (anche per la recidiva) rispetto a quanto stabilito dal primo giudice, nonostante l'impugnazione fosse proposta soltanto dall'imputato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati entrambi i motivi. Primo, ha annullato la statuizione relativa all'aggravante della "minorata difesa" per i capi Q e R poiché la Corte territoriale ha motivato l'aggravante solo sulla base della commissione dei furti in ore serali/notturne senza accertare concretamente l'effettivo ostacolo alla difesa o la presenza/assenza di contromisure (allarme, videosorveglianza) in modo probatorio. Secondo, ha rilevato la violazione del divieto di reformatio in peius (art. 597, comma 3 c.p.p.), posto che la Corte d'appello ha aumentato la pena base per la recidiva rispetto a quanto già determinato in primo grado quando l'unico appellante era l'imputato. Conseguentemente la sentenza impugnata è stata annullata e la causa rinviata ad altra Sezione della Corte d'Appello di Trieste per nuovo esame: dovrà verificarsi concretamente la sussistenza dell'aggravante per i capi Q e R e dovrà essere rideterminata la pena senza violare il divieto di reformatio in peius.
Norme richiamate
L'aggravante della "minorata difesa" può derivare dalla commissione del reato in tempo notturno ma richiede un accertamento concreto dell'effettivo ostacolo alla difesa; non è automaticamente integrata dal mero riferimento alle ore serali/notturne.
Divieto di reformatio in peius: quando a proporre impugnazione è il solo imputato, la Corte d'appello non può aggravare la posizione sanzionatoria dell'imputato rispetto alla determinazione di primo grado.
Rilevante nella disciplina della continuazione dei reati e del calcolo della pena unica in caso di reati commessi con vincolo di continuazione; la determinazione della pena per il reato base non deve essere aggravata illegittimamente nell'operazione di calcolo.
Sez. U, n. 40275 del 15/07/2021 (Cardellini)
Massima richiamata: per l'integrazione dell'aggravante della "minorata difesa" l'interpretazione deve evitare presunzioni assolute e richiede l'analisi del contesto spazio-temporale per accertare l'effettivo ostacolo alla difesa e l'approfittamento da parte dell'agente.
art. 625 c.p. (comma 2, n. 2 e 5) (menzionata nel processo)
Nel caso di specie la Corte d'appello aveva escluso alcune aggravanti previste dall'art. 625 c.p.; menzionata a titolo ricostruttivo ma non centrale nella decisione della Cassazione qui esposta.
Massime di principio
- L'aggravante della "minorata difesa" non si applica automaticamente per il solo fatto che il reato è commesso in ore serali o notturne: il giudice deve valutare concretamente se e in quale misura la difesa pubblica o privata sia stata effettivamente ostacolata e se l'autore abbia approfittato di tale condizione.
- In presenza di contestazioni su furti/notturni è utile acquisire o valutare elementi concreti come orari precisi, presenza/assenza di impianti di allarme o videosorveglianza, condizioni di illuminazione e caratteristiche dell'immobile per stabilire l'effettiva incidenza sull'azione difensiva.
- Il principio del divieto di reformatio in peius (art. 597, comma 3 c.p.p.) impedisce che una Corte d'appello, in accoglimento di richieste difensive o per ricalcolo della pena (es. per continuazione), peggiori la posizione sanzionatoria dell'imputato quando l'unico appellante è lo stesso imputato: qualsiasi aumento della pena base rispetto al primo grado è illegittimo in tale ipotesi.
- Nel determinare la pena per reati in continuazione il giudice deve partire dalla pena base già fissata per il reato più grave nei precedenti provvedimenti e non può incrementarla in modo da ledere il divieto di reformatio in peius; eventuali aumenti (es. per recidiva) devono rispettare i limiti processuali.
- Se una censura riguarda sia la qualificazione di un'aggravante sia la determinazione della pena, la Corte di Cassazione può annullare e rinviare per un nuovo esame, prescrivendo al giudice di merito di motivare con riferimento al concreto contesto fattuale.
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