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Cassazione Penale, Ordinanza n. 08756/2025 del 03/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Ha quindi lasciato ferma la condanna pronunciata nei gradi di merito per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990, con il trattamento sanzionatorio determinato dalla Corte territoriale.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado limitatamente al trattamento sanzionatorio, lo aveva comunque condannato per un reato in materia di stupefacenti ex art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990, con aumento per l'aggravante di cui al comma 6 e per la continuazione interna, poi ridotto per il rito. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione per il diniego delle circostanze attenuanti generiche. Con il secondo motivo ha censurato il difetto e il vizio di motivazione in ordine alla pena finale, ritenuta eccessiva. La Corte di cassazione ha ritenuto corretta la motivazione sul diniego delle attenuanti generiche, fondato sull'assenza di elementi positivi, sulla gravità della condotta e sulla reiterazione nel tempo, precisando che l'incensuratezza non è di per sé sufficiente dopo la riforma dell'art. 62-bis c.p.; ha inoltre ritenuto insindacabile la dosimetria della pena, sorretta da motivazione congrua e non eccedente la media edittale.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990

    Norma incriminatrice posta a base della condanna per il reato in materia di stupefacenti; la decisione non ne discute l'elemento costitutivo, ma la conferma quale titolo di responsabilità.

  • art. 73, comma 6, d.P.R. 309/1990

    Aggravante applicata in aumento sulla pena base nel giudizio di merito.

  • art. 62-bis c.p.

    Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente fondato sull'assenza di elementi positivi; l'incensuratezza, da sola, non è più sufficiente alla concessione della diminuente dopo la riforma del 2008.

  • d.l. 23 maggio 2008, n. 92, conv. in l. 24 luglio 2008, n. 125

    Riforma richiamata per affermare che, ai fini delle attenuanti generiche, lo stato di incensuratezza non basta da solo.

  • spese processuali

    Accessorio conseguente alla declaratoria di inammissibilità del ricorso.

  • Cassa delle ammende

    Sanzione pecuniaria accessoria applicata in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo quando il giudice valorizzi l'assenza di elementi positivi, la gravità del fatto e la reiterazione della condotta, senza che l'incensuratezza dell'imputato sia di per sé decisiva.
  • Dopo la riforma dell'art. 62-bis c.p., lo stato di incensuratezza non costituisce un elemento sufficiente, isolatamente considerato, per ottenere le attenuanti generiche.
  • Il giudice non è tenuto a esaminare analiticamente tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli prospettati dalle parti, essendo sufficiente una motivazione centrata su quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti.
  • La determinazione della pena è sindacabile in cassazione solo in presenza di manifesta illogicità o carenza di motivazione; è normalmente insindacabile se la pena è sorretta da motivazione congrua e si colloca al di sotto della media edittale.
  • Per individuare la pena media edittale non si deve dimezzare il massimo, ma calcolare la metà dello scarto tra minimo e massimo edittale e sommare tale valore al minimo.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

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