Cassazione Penale, Ordinanza n. 24932/2026 del 03/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo il motivo non specifico perché meramente reiterativo delle doglianze d'appello e la seconda censura generica. La decisione di merito è rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Lecce deducendo, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. Nel medesimo motivo ha anche lamentato che il giudice di merito non avrebbe valutato eventuali cause di non punibilità ai sensi dell'art. 129 c.p.p. La Corte di cassazione ha rilevato che il motivo era sostanzialmente una riproposizione delle doglianze già formulate in appello, senza una critica specifica e puntuale alle ragioni della decisione impugnata. Ha inoltre osservato che la Corte territoriale aveva escluso correttamente l'applicabilità dell'art. 131-bis c.p. valorizzando la natura abituale della condotta, desunta dai numerosi precedenti penali dell'imputato, e la tardività della domanda di regolarizzazione dell'abitabilità dell'alloggio. Quanto alla dedotta mancata valutazione di cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p., la censura è stata ritenuta generica e priva dei requisiti di specificità richiesti dall'art. 581 c.p.p., perché non indicava gli elementi concreti posti a fondamento dell'impugnazione né si confrontava con la motivazione della sentenza d'appello.
Norme richiamate
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessiva della fattispecie concreta; può essere esclusa quando la condotta presenti natura abituale e quando emergano elementi incompatibili con la tenuità, come la tardività della regolarizzazione richiesta.
La possibile immediata rilevabilità di cause di non punibilità deve essere dedotta con censura specifica e correlata alla motivazione della sentenza impugnata; una doglianza generica è inammissibile.
Il ricorso deve contenere motivi specifici e correlati alla decisione impugnata; la mancanza di specificità per genericità o per difetto di correlazione integra inammissibilità.
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
La mancanza di specificità dei motivi determina l'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- È inammissibile in cassazione il motivo di ricorso che si limiti a riprodurre pedissequamente le censure già formulate in appello, senza confrontarsi in modo puntuale con le argomentazioni della sentenza impugnata.
- Ai fini dell'art. 131-bis c.p., il giudizio sulla particolare tenuità del fatto deve essere globale e tener conto delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell'entità del danno o del pericolo; la natura abituale del comportamento è elemento ostativo all'applicazione dell'istituto.
- Una doglianza relativa alla mancata rilevazione di cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p. è inammissibile se non indica con precisione gli elementi di fatto o di diritto trascurati dal giudice di merito.
- La mancanza di specificità del motivo ricorre anche quando l'impugnazione non abbia una reale correlazione con le ragioni poste a fondamento della decisione censurata.
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