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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5207/2023 del 06/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Barbieri impugnava la sentenza di condanna per furto in abitazione (Tribunale di Parma, poi confermata dalla Corte d'appello di Bologna). Contestava in primo luogo l'ordinanza di correzione di un "errore materiale" emessa dal Tribunale (sostituzione della parola "prevalenza" con "equivalenza" in relazione al bilanciamento tra attenuanti e aggravanti) emessa senza udienza camerale né comunicazione alle parti, deducendo violazione delle norme sulla correzione degli errori materiali e del principio del contraddittorio. Contestava inoltre la motivazione della sentenza di appello e l'erronea applicazione della legge penale rispetto al trattamento delle attenuanti (artt. 62-bis, 65, 69 c.p.), sostenendo che le attenuanti dovevano considerarsi prevalenti sulle aggravanti e che la recidiva reiterata non poteva essere applicata in mancanza di precedente pronuncia che l'avesse già formalmente rilevata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazioni principali: a) i primi due motivi (correzione dell'errore materiale e primo motivo sulla sentenza di secondo grado) sono inammissibili per palese carenza di interesse, poiché anche riconoscendo la nullità dell'ordinanza di correzione e la prevalenza delle attenuanti, l'appellante non otterrebbe un vantaggio pratico dato il limite imposto dall'art. 69, comma 4, c.p. in relazione alla recidiva reiterata; b) il secondo motivo relativo all'applicazione della recidiva reiterata è inammissibile perché in parte inedito (non dedotto in appello) e, comunque, manifestamente infondato, essendo la valutazione di equivalenza delle circostanze adeguatamente motivata dalla Corte territoriale. Conseguenze: rigetto del ricorso, condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di euro 3.000 a favore della cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 127 c.p.p.

    Norme richiamate in relazione alle regole sul procedimento per la correzione di errori materiali; la Corte ha ritenuto che, anche se vi fosse stato un vizio procedurale, l'assenza di un vantaggio pratico rende l'impugnazione priva di interesse.

  • art. 128 c.p.p.

    Riferita alle modalità e limiti della correzione degli errori materiali; interpretata nel senso che l'eventuale vizio non produce effetti idonei a mutare la situazione sostanziale del ricorrente nel caso concreto.

  • art. 130 c.p.p.

    Norma sulle correzioni di errori materiali nei provvedimenti; la Corte ha valutato la rilevanza pratica dell'eventuale nullità alla luce dell'effetto limitante della recidiva reiterata.

  • art. 568, comma 4, c.p.p.

    Richiamato in ordine all'interesse a proporre impugnazione: la Cassazione applica il principio per cui l'interesse all'impugnazione esiste solo se l'annullamento o la modifica del provvedimento possa produrre un vantaggio concreto e pratico per l'impugnante.

  • art. 606, comma 3, c.p.p.

    Richiama il divieto di dedurre in cassazione questioni che non sono state dedotte in grado di appello; la Corte ha escluso la novità del motivo di recidiva reiterata come dedotta tardivamente.

  • art. 609, comma 2, c.p.p.

    Collegata al sindacato di Cassazione sui vizi di motivazione e all'obbligo di dedurre in sede di appello le questioni poi proposte in cassazione; la Corte ha ritenuto inedita la censura relativa alla recidiva quando non proposta in appello.

  • art. 69, comma 4, c.p.

    Fondamentale nella decisione: stabilisce limiti al bilanciamento tra circostanze attenuanti e aggravanti in presenza di recidiva reiterata, impedendo che le attenuanti siano ritenute prevalenti; su questa base la Corte ha escluso l'interesse concreto all'impugnazione.

  • art. 64, comma 4, c.p.

    Richiamato quale limite al giudizio di bilanciamento delle circostanze; la sentenza territoriale è stata ritenuta conforme ai criteri di valutazione comparativa delle circostanze.

  • art. 62-bis, art. 65 e art. 69 c.p.

    Norme substantive relative alle circostanze attenuanti, al cumulo e alla recidiva; erano il fondamento della censura sulla determinazione della pena, ma la Cassazione ha ritenuto la doglianza in parte inammissibile e, in ogni caso, infondata rispetto alla motivazione della Corte d'appello.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che disciplina le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso in cassazione: condanna per le spese processuali e sanzione pecuniaria; applicata nel caso concreto per la somma di euro 3.000.

Massime di principio

  • L'interesse ad impugnare è concreto e pratico: se anche l'annullamento o la modifica del provvedimento non può determinare un vantaggio reale per l'impugnante (ad es. per effetto di norme che comunque escludono il vantaggio invocato), il ricorso è dichiarabile inammissibile per carenza di interesse.
  • La correzione di un "errore materiale" può essere censurata, ma la rilevanza della censura dipende dall'effettiva incidenza sulla situazione sostanziale dell'imputato; se la modifica non incide sul risultato pratico (per es. per limiti alla prevalenza delle attenuanti imposti dalla legge), l'impugnazione può essere priva di interesse.
  • In Cassazione non possono essere dedotte questioni nuove rispetto a quelle sollevate nei gradi precedenti: i motivi non proposti in appello sono, di regola, inammissibili salvo che si tratti di vizi manifesti e rilevabili d'ufficio nei limiti consentiti dalla legge.
  • La presenza di recidiva reiterata può limitare il potere dei giudici di ritenere le attenuanti prevalenti sulle aggravanti (art. 69, comma 4, c.p.): prima di contestare la valutazione del giudice territoriale sul bilanciamento, verificare se la recidiva impedisca comunque un risultato più favorevole.
  • In caso di conflitto apparente tra parte motivazionale e dispositivo del provvedimento, valutare concretamente se la rettifica o la dichiarazione di nullità possa produrre un vantaggio pratico; ove non produca effetti utili, l'impugnazione può essere dichiarata inammissibile.
  • Per preservare i propri diritti è importante sollevare tempestivamente in sede di appello tutte le questioni rilevanti (compresi vizi procedurali come la mancata udienza per correzione di errori materiali), altrimenti si rischia l'inammissibilità in cassazione.

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