Cassazione Penale, Sentenza n. 07122/2026 del 23/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha ritenuto che, essendo intervenuta la causa estintiva prevista dall'art. 152 c.p. (remissione di querela), la sentenza impugnata debba essere annullata senza rinvio ai sensi dell'art. 620 c. 1 lett. a) c.p.p. Ha quindi annullato la sentenza impugnata per estinzione del reato. Le spese sono state poste a carico dei querelati ai sensi dell'art. 340 c. 4 c.p.p. (decisione riportata come "Così deciso, il 13/01").
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Napoli del 07/05/2024. Nel corso del procedimento, in data 02/04/2025, il procuratore speciale dell'attore querelante, avv. Serao Arturo, ha presentato remissione di querela in favore dei Mercurio; i due imputati hanno accettato la remissione con riferimento ai reati di danneggiamento e di minaccia oggetto del procedimento n. 2850/2018 r.g.n.r. La questione principale è l'effetto di tale remissione sulla sentenza impugnata.
Norme richiamate
La remissione di querela costituisce causa estintiva del reato procedibile a querela di parte: se valida e riferita ai fatti oggetto del processo, determina l'estinzione del reato.
Consente l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata quando è intervenuta una causa estintiva del reato, rendendo inutile il rinvio ad altra sede per giudizio di merito.
Regola l'allocazione delle spese processuali in caso di estinzione del reato: la Corte può porre le spese a carico dei querelati secondo le previsioni di legge e le circostanze del caso.
Massime di principio
- La remissione di querela estingue il reato procedibile a querela di parte se è valida e riferita ai fatti oggetto del procedimento; va verificata la corrispondenza oggettiva e soggettiva tra la remissione e le imputazioni.
- Se la causa estintiva interviene durante l'appello, il giudice di legittimità (o la Corte competente) annulla la sentenza impugnata senza rinvio quando l'estinzione rende superfluo un nuovo giudizio di merito.
- L'accettazione della remissione da parte dell'imputato può essere rilevante; occorre verificare che non vi siano condizioni che ne limitino l'efficacia.
- La pronuncia sull'estinzione del reato non esclude la possibile imposizione delle spese processuali a carico degli imputati/querelati: la Corte può comunque addebitare le spese secondo le norme applicabili e le circostanze del caso.
- Prima di assumere decisioni in casi analoghi, verificare sempre (i) la tipologia di reato (procedibile a querela o d'ufficio), (ii) la tempestività e la validità formale della remissione, (iii) se la remissione copre integralmente le condotte contestate, e (iv) l'eventuale necessità di specifica accettazione da parte dell'imputato.
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