Cassazione Penale, Ordinanza n. 19755/2025 del 27/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La condanna per evasione pronunciata in appello resta quindi ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma che lo aveva condannato per evasione. L'unico motivo dedotto riguardava la pretesa eccessività del trattamento sanzionatorio: si contestava, in sostanza, la misura della pena inflitta. La Corte di cassazione ha però rilevato che il motivo era generico e manifestamente infondato, perché la Corte territoriale aveva motivato in modo logico, coerente e puntuale sulla congruità della pena, valorizzando anche la concessione delle circostanze generiche già riconosciute in primo grado e gli altri elementi del caso concreto.
Norme richiamate
La sentenza impugnata aveva affermato la responsabilità per il reato di evasione; la Corte di cassazione non entra nel merito del fatto, ma conferma indirettamente la stabilità della condanna perché il ricorso è dichiarato inammissibile.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, la censura che investe esclusivamente la dosimetria della pena deve essere specifica e sorretta da effettive carenze motivazionali; una doglianza generica è inammissibile.
- La motivazione sul trattamento sanzionatorio è sufficiente quando il giudice di merito dia conto, in modo logico e coerente, degli elementi considerati ai fini della determinazione della pena, inclusa l'incidenza delle circostanze attenuanti già riconosciute.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
- Quando il ricorso attacca soltanto la congruità della pena senza confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata, la censura è manifestamente infondata.
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