Cassazione Penale, Sentenza n. 13612/2024 del 03/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso in cassazione contestava la sentenza della Corte d'appello di Roma del 04/04/2023 che aveva: prosciolto il ricorrente per taluni capi (bancarotta preferenziale per prescrizione e alcune ipotesi di bancarotta fraudolenta per insussistenza), ma lo aveva ritenuto responsabile per distrazione di rimanenze iscritte in bilancio per euro 505.034,00 e di immobilizzazioni materiali per euro 125.738,00, nonché per bancarotta documentale fraudolenta specifica (omessa o irregolare tenuta di registri IVA, libro giornale e saldi contabili e false note integrative). Il ricorso articolava due motivi: (1) vizio di motivazione sulla non credibilità delle dichiarazioni del ricorrente circa la destinazione dei beni iscritti in bilancio; (2) violazione di legge in tema di bancarotta documentale, sostenendo che il bilancio non rientra fra le "scritture contabili" rilevanti e che le irregolarità erano da ricondurre a negligenza/incompetenza (bancarotta semplice) e non a dolo di bancarotta fraudolenta documentale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto il motivo generico e aspecifico: la Corte territoriale aveva motivato la non credibilità delle dichiarazioni del ricorrente richiamando fatti oggettivi (operatività societaria nel 2014, pagamenti in contanti ai dipendenti, mancati riscontri sulla natura di rifiuti delle rimanenze) e il ricorrente non ha confutato specificamente tali elementi né fornito prove concrete o informazioni dettagliate alla curatela sulla destinazione dei beni. Sul secondo motivo la Corte lo ha ritenuto inedito perché non proposto in sede di appello; inoltre, anche se valido l'assunto che il bilancio non configura "libri" ai sensi dell'art. 216 L. fall., residuava l'omessa tenuta parziale di registri (IVA, libro giornale, saldi) per alcune annualità, circostanza che integra la bancarotta documentale fraudolenta specifica quando l'omissione è diretta a pregiudicare i creditori. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e a versare euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Regola la necessaria enunciazione dei motivi nel ricorso per cassazione; nel caso il ricorso è stato ritenuto conforme a limiti formali ma i singoli motivi sono stati valutati nel merito come aspecifici o inediti.
art. 23 comma 8, d.l. 127 del 2020
Predisposizione della requisitoria/conclusioni scritte del Pubblico Ministero in Cassazione; citato come base formale per il deposito della requisitoria del P.G.
art. 216, comma 1, n. 2, legge fallimentare
Definisce la nozione di "libri e scritture contabili" rilevanti ai fini del reato fallimentare; la Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui il bilancio non rientra tra i libri/scritture considerati dall'art. 216 per la bancarotta fraudolenta documentale, ma l'omessa tenuta di altri registri obbligatori può integrare il reato.
artt. 2241, commi 1 e 2, cod. civ.
Riferimento nel testo alla nozione di scritture obbligatorie: la distinzione tra scritture obbligatorie e facoltative è stata richiamata per argomentare la differenza tra bancarotta semplice documentale e bancarotta fraudolenta documentale.
Norma che riguarda i vizi di motivazione appellabili in Cassazione; citata nel contesto del divieto di sollevare per la prima volta in Cassazione vizi motivazionali richiamabili ma non evocati in appello.
Prevede la condanna alle spese processuali e il versamento di somme alla Cassa delle ammende per i ricorsi inammissibili; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e degli oneri indicati.
Massime di principio
- In cassazione i motivi devono essere specifici e confutare puntualmente le ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della decisione impugnata; motivi generici o aspecifici sono inammissibili.
- Non si possono introdurre in Cassazione nuovi vizi di motivazione o questioni fattuali non dedotte nell'atto di appello: tali questioni sono considerate inedite e non ammessi.
- La prova della distrazione di beni societari può risultare dalla mancata indicazione, da parte dell'amministratore/fallito, della destinazione aziendale dei beni: l'onere probatorio grava sul fallito/ammortizzante.
- Il bilancio, di per sé, non rientra necessariamente nella nozione di "libri e scritture contabili" sanzionate ai fini della bancarotta documentale fraudolenta, ma l'omessa o irregolare tenuta di registri contabili obbligatori (es. registri IVA, libro giornale, saldi contabili) per talune annualità può integrare la bancarotta documentale fraudolenta specifica quando l'omissione abbia finalità di pregiudicare i creditori.
- Quando la contabilità è omessa in parte e irregolarmente tenuta in parte, il giudice può integrare la fattispecie di bancarotta documentale fraudolenta specifica sulla base dell'accertamento concreto dell'impossibilità o della rilevante difficoltà nella ricostruzione patrimoniale, purché emerga il dolo di pregiudizio del ceto creditorio.
- L'inammissibilità del ricorso comporta di norma la condanna alle spese e l'irrogazione di sanzioni pecuniarie a favore della Cassa delle ammende.
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