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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 49681/2022 del 30/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per vizio di motivazione e violazione di legge sulla determinazione della pena: il ricorrente contestava il modo in cui era stato bilanciato l'aumento della pena per la recidiva reiterata infraquinquennale con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, lamentando incongruenza tra la motivazione e il dispositivo

La decisione

La Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha accertato che il Tribunale aveva aumentato la pena per recidiva e poi compensato con le attenuanti in modo da far ricadere la sanzione sul minimo edittale; tuttavia il dispositivo conteneva una pena superiore (6 mesi e 20 giorni, multa euro 60). Pertanto la Corte ha annullato senza rinvio la parte relativa al trattamento sanzionatorio e ha rideterminato la pena in mesi sei di reclusione ed euro 51,00 di multa, ritenendo non necessari ulteriori accertamenti di merito

Norme richiamate

  • art. 620, comma 1, lett. i) cod. proc. pen.

    ex art. 620, comma 1, lett. I), cod. proc. pen.

    Consente alla Corte di cassazione di annullare senza rinvio e, se possibile, rideterminare la pena quando la decisione impugnata necessita solo di una correzione giuridico-quantitativa e non di nuovi accertamenti di merito

  • art. 99 cod. pen. (recidiva)

    La recidiva reiterata infraquinquennale è stata considerata come aggravante nella determinazione della pena; va bilanciata esplicitamente con le circostanze attenuanti

  • art. 62 cod. pen. (circostanze attenuanti generiche)

    Il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ha operato una riduzione della pena che, secondo la motivazione, avrebbe dovuto portare la sanzione al minimo edittale; la Corte ha ritenuto necessaria la correzione del dispositivo per adeguarlo alla motivazione

Massime di principio

  • Il giudice deve motivare in modo coerente e quantitativamente comprensibile il bilanciamento tra aggravanti (es. recidiva) e attenuanti; se la motivazione porta al minimo edittale la pena deve essere fissata a quel minimo e il dispositivo deve rispecchiarlo
  • Se la discrepanza tra motivazione e dispositivo è tale che non richiede accertamenti ulteriori di fatto, la Cassazione può annullare senza rinvio e rideterminare la pena ex art. 620 c.p.p.
  • Nel caso di recidiva reiterata infraquinquennale compensata da attenuanti generiche, il giudice deve esplicitare come ogni elemento incide sulla misura della pena per evitare elenco o bilanciamenti contraddittori
  • La verifica del corretto calcolo della pena è sindacabile in cassazione: errori aritmetici o contraddizioni motivazionali sulla quantificazione della sanzione vengono rettificati
  • Per evitare annullamenti, le parti e il giudice d'appello dovrebbero controllare che il dispositivo rispecchi esattamente la motivazione quando si opera una compensazione tra circostanze di segno opposto

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