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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28513/2022 del 30/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Un contribuente aveva impugnato un avviso di liquidazione con cui l'Agenzia delle Entrate gli aveva richiesto la maggiore imposta di registro, avendo dichiarato la decadenza dalle agevolazioni per la formazione o l'arrotondamento della piccola proprietà contadina previste dalla l. n. 604 del 1954. La decadenza era stata ritenuta in conseguenza della mancata produzione, entro il termine previsto, della certificazione definitiva attestante i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dall'art. 4 della legge. I giudici di merito avevano respinto il ricorso, ritenendo che al momento della registrazione fosse stata prodotta solo l'attestazione provvisoria e che il successivo certificato definitivo non fosse stato depositato nel termine triennale di decadenza; avevano inoltre escluso l'applicabilità dello ius superveniens introdotto dal d.l. n. 194 del 2009, convertito in l. n. 25 del 2010, perché riferito solo agli atti stipulati dopo l'entrata in vigore della legge di conversione. In cassazione il contribuente ha dedotto: la violazione degli artt. 3 e 4 l. n. 604 del 1954, sostenendo che il possesso sostanziale dei requisiti, poi attestato dalla certificazione provinciale, dovesse prevalere sulla mancata produzione formale del certificato e che il termine fosse meramente formale; la violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia su una censura relativa alla mancata prova della vendita di superficie superiore a un ettaro nel biennio; vizi motivazionali ex art. 360 n. 5 c.p.c. sulla rilevanza dei requisiti sostanziali e sull'estensione del beneficio all'imprenditore agricolo professionale persona fisica; la violazione dell'art. 2, comma 4-bis, d.l. n. 194 del 2009, assumendone l'applicabilità retroattiva all'atto del 2007.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che, per fruire dell'agevolazione sulla piccola proprietà contadina, chi produca all'atto della registrazione solo l'attestazione provvisoria deve comunque depositare il certificato definitivo dell'ispettorato agrario entro tre anni dalla registrazione, termine fissato a pena di decadenza. Ha escluso che la mancata produzione del certificato sia un mero inadempimento formale, rilevando che l'onere documentale grava sul contribuente e serve a evitare che la tassazione resti sospesa sine die, salvo il caso in cui il ritardo non sia imputabile a negligenza del contribuente, circostanza non provata nel caso concreto. Ha inoltre respinto il motivo ex art. 112 c.p.c. perché il tema era assorbito dalla mancanza del certificato, e ha dichiarato inammissibili i motivi motivazionali perché non vertevano su fatti ma su questioni normative, in parte nuove in cassazione. Quanto allo ius superveniens, ha confermato che l'art. 2, comma 4-bis, d.l. n. 194 del 2009 si applica solo agli atti stipulati dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, sicché non vale per l'atto del 2007. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro invocato per denunciare violazioni di legge sostanziale e processuale; la Corte lo esamina nei motivi di ricorso ma ne respinge il contenuto sostanziale.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    I motivi formulati ai sensi di questa norma sono stati dichiarati inammissibili perché non riguardavano fatti decisivi ma profili giuridici, oltre a essere soggetti alla preclusione della doppia conforme.

  • art. 112 c.p.c.

    Il vizio di omessa pronuncia è configurabile solo se manca una decisione su una domanda o eccezione che richieda accoglimento o rigetto; è escluso quando la questione risulti assorbita da altre statuizioni.

  • artt. 3 e 4 l. n. 604 del 1954

    Per l'agevolazione sulla piccola proprietà contadina, il contribuente che produca all'atto della registrazione solo l'attestazione provvisoria deve depositare il certificato definitivo dell'ispettorato agrario entro tre anni, a pena di decadenza dal beneficio.

  • art. 4, comma 1, l. n. 604 del 1954

    Consente, in via provvisoria, la produzione dell'attestazione iniziale al posto del certificato definitivo, ma non elimina l'obbligo successivo di deposito del certificato finale.

  • art. 4, comma 2, l. n. 604 del 1954

    Impone la presentazione del certificato dell'ispettorato agrario entro il termine triennale fissato a pena di decadenza.

  • art. 2, comma 4-bis, d.l. n. 194 del 2009, conv. in l. n. 25 del 2010

    La nuova disciplina che elimina l'onere di deposito del certificato opera solo per gli atti stipulati dalla data di entrata in vigore della legge di conversione e non ha efficacia retroattiva.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Regola la trattazione camerale; la richiesta delle parti di essere sentite non può essere accolta perché la Corte giudica senza intervento delle parti.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Conferma che in camera di consiglio la Corte decide senza intervento del pubblico ministero e delle parti.

  • art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.

    È richiamato come ulteriore ragione di inammissibilità dei motivi ex art. 360 n. 5 c.p.c. in presenza di doppia conforme.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Consente di dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • In tema di agevolazioni fiscali per la piccola proprietà contadina, la produzione del certificato definitivo dell'ispettorato agrario entro il termine di tre anni dalla registrazione dell'atto costituisce un onere procedimentale essenziale e perentorio; la mancata produzione comporta decadenza dal beneficio, salvo prova che il ritardo non sia dipeso da negligenza del contribuente.
  • L'attestazione provvisoria prodotta al momento della registrazione non equivale al certificato definitivo e non esonera dall'obbligo successivo di deposito entro il termine previsto dalla legge.
  • Il vizio di omessa pronuncia è configurabile solo quando il giudice omette di decidere su una domanda o eccezione autonoma; non sussiste se la questione è assorbita da una statuizione logicamente preliminare o dirimente.
  • Nel giudizio di cassazione i motivi ex art. 360, n. 5, c.p.c. non possono essere utilizzati per rimettere in discussione questioni di diritto o per introdurre per la prima volta questioni nuove non dedotte nei gradi di merito.
  • Una norma agevolativa sopravvenuta che esoneri dal deposito di documentazione amministrativa non si applica agli atti anteriori quando il legislatore ne limiti espressamente l'efficacia agli atti stipulati dopo l'entrata in vigore della legge di conversione.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaDecadenza

Testo integrale

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