Cassazione Penale, Sentenza n. 29852/2025 del 27/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il difensore ha impugnato l'ordinanza che negava la riabilitazione, sostenendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 178 e 179 c.p. e 125, comma 3, c.p.p. La censura principale riguardava l'uso, da parte del Tribunale, di denunce/"carichi pendenti" successivi alla condanna come elemento ostativo, nonostante la mancata iscrizione nel registro ex art. 335 c.p.p. e l'asserita comunicazione (allegata ma non prodotta negli atti) della Procura di Milano che non risultavano iscrizioni. La difesa ha anche richiamato orientamenti di legittimità che ritengono non automaticamente ostativa la mera denuncia o la pendenza di precedenti di polizia e ha lamentato che il Tribunale non abbia valutato adeguatamente natura e gravità dei fatti successivi né provato la mancanza di buona condotta.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato come infondato. La Corte ha confermato che la riabilitazione richiede prove effettive e costanti di buona condotta (art. 179 c.p.) e che il giudice può considerare denunce o procedimenti pendenti successivi alla condanna, purché ne valuti il significato concreto alla luce della natura e gravità dei fatti. Nel caso specifico il Tribunale aveva correttamente ritenuto significativi elementi negativi: le denunce successive riguardavano addebiti rilevanti (appropriazione indebita per decine di migliaia di euro) correlati all'attività lavorativa svolta dal richiedente. La mancata produzione di una certificazione della Procura di Milano non è risultata determinante; inoltre l'istante non ha fornito allegazioni positive sufficienti (l'unico elemento offerto era lo svolgimento di un'attività lavorativa). Pertanto la motivazione del Tribunale è stata ritenuta logica e sufficiente e il ricorso è stato respinto, con condanna alle spese processuali.
Norme richiamate
"il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta"
Stabilisce la condizione soggettiva richiesta per la riabilitazione: non basta l'assenza di reati successivi, ma è necessaria la dimostrazione positiva e costante di un recupero della personalità e di adesione a norme di convivenza sociale
Norma di cornice sulla riabilitazione in combinato con l'art. 179 c.p.; disciplina gli effetti e i presupposti della riabilitazione (la sentenza e la valutazione del comportamento del condannato)
Regola la tenuta del registro delle notizie di reato; nel procedimento di riabilitazione l'assenza di iscrizione in tale registro può essere utile ma non è necessariamente determinante ai fini della valutazione complessiva della buona condotta
art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
Riferita dalla difesa in ordine a questioni di competenza/trasmissione degli atti tra procure territorialmente competenti; nella decisione la mancata prova di trasmissione non ha rilevato in termini tali da vincere la valutazione negativa dei fatti successivi
Massime di principio
- La riabilitazione richiede una prova positiva, effettiva e costante della buona condotta: non è sufficiente la mera assenza di condanne successive
- Denunce o procedimenti pendenti successivi alla condanna non sono automaticamente ostativi, ma possono essere valutati dal giudice per il loro significato concreto in ordine alla mancata emenda
- La personalità del richiedente va valutata sul periodo minimo previsto (di norma tre anni dall'esecuzione o estinzione della pena) e fino alla data della decisione: fatti anche più recenti sono rilevanti
- L'onere di allegazione grava sul richiedente: bisogna indicare e documentare fatti positivi che dimostrino il ravvedimento (la sola attività lavorativa, se non corroborata, può essere insufficiente)
- La mancata iscrizione nel registro ex art. 335 c.p.p. o l'assenza di certificazioni da altre procure non eliminano automaticamente il valore probatorio di denunce/attività investigative risultanti da altri atti; il giudice valuta la portata concreta di tali elementi
- Il giudice deve motivare espressamente la valutazione della natura e gravità dei fatti successivi e come questi influiscano sul giudizio complessivo di buona condotta
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