Cassazione Penale, Ordinanza n. 17688/2026 del 18/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la responsabilità penale e il trattamento sanzionatorio. Dalla motivazione riportata emerge che i motivi erano quattro: i primi due censuravano il giudizio di responsabilità deducendo vizi della motivazione; il terzo contestava il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; il quarto investiva la determinazione della pena. La Corte di cassazione ha ritenuto i primi due motivi manifestamente infondati perché attinenti a presunti vizi motivazionali, mentre la sentenza impugnata presentava una motivazione esistente, lineare, coerente e completa. Ha ritenuto il terzo motivo meramente riproduttivo di una doglianza già esaminata e disattesa in appello, con motivazione corretta e puntuale sulla elevata gravità del fatto. Ha infine reputato il quarto motivo non deducibile in sede di legittimità, poiché la sentenza impugnata era sorretta da motivazione sufficiente e non illogica sul trattamento punitivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che i motivi non erano consentiti in sede di legittimità: i primi due perché miravano sostanzialmente a una nuova valutazione del merito sotto forma di critica alla motivazione; il terzo perché reiterava una censura già correttamente disattesa sul diniego della particolare tenuità del fatto, alla luce della elevata gravità della condotta; il quarto perché la determinazione della pena risultava adeguatamente motivata e quindi non censurabile. Ha inoltre rilevato che all'inammissibilità conseguono le statuizioni ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata esclusa in ragione della elevata gravità del fatto, già adeguatamente motivata dai giudici di merito.
All'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce previste dalla norma sulle spese e sulla sanzione processuale.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono consentite censure che si risolvano in una mera critica dei vizi della motivazione quando la sentenza impugnata presenta una motivazione esistente, coerente e logicamente esauriente.
- È inammissibile il motivo di ricorso che riproduca doglianze già puntualmente esaminate e disattese in appello con argomentazioni giuridicamente corrette e non illogiche.
- Il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto è censurabile solo se la motivazione sul punto sia mancante, apparente o manifestamente illogica; quando il giudice di merito abbia valorizzato la elevata gravità del fatto, la decisione è insindacabile in cassazione.
- La determinazione del trattamento sanzionatorio non è sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione sufficiente e non manifestamente illogica, trattandosi di apprezzamento di merito.
- L'inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze processuali previste dall'art. 616 c.p.p.
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