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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01566/2023 del 19/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

Il Tribunale di Benevento aveva accolto la domanda del professionista, condannando l’ente al pagamento del compenso per l’assistenza professionale prestata nell’ambito di una controversia civile. L’ente ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, deducendo che il giudice di merito avrebbe dovuto rilevare la nullità del contratto tra professionista e pubblica amministrazione per mancanza di impegno contabile di spesa e per violazione dell’art. 191 del d.lgs. n. 267 del 2000. In corso di giudizio di legittimità, tuttavia, la parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto per accettazione dal controricorrente.

La decisione

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, regolarmente accettata dalla controparte, e ha dichiarato estinto il giudizio di legittimità. Nella proposta del relatore era stata anche evidenziata l’inammissibilità del motivo, richiamando il principio secondo cui la nullità per mancanza di copertura finanziaria non si applica alle deliberazioni con cui gli enti territoriali partecipano a controversie giudiziarie, poiché le spese processuali non sono determinabili al momento dell’assunzione e trovano copertura nel relativo capitolo di bilancio.

Norme richiamate

  • art. 380-bis c.p.c.

    Norma richiamata per la definizione in camera di consiglio e per la proposta del relatore.

  • art. 191 d.lgs. n. 267 del 2000

    Invocato dal ricorrente come parametro della dedotta nullità per assenza di impegno contabile di spesa.

  • art. 55, comma quinto, L. 8 giugno 1990, n. 142

    Richiamato nel principio di diritto secondo cui la nullità per mancanza di attestazione della copertura finanziaria non riguarda le deliberazioni di partecipazione dell’ente a controversie giudiziarie, perché le spese processuali sono imputabili al capitolo "spese processuali" e hanno copertura sufficiente.

Massime di principio

  • La nullità derivante dalla mancata attestazione della copertura finanziaria degli impegni di spesa non si estende automaticamente alle deliberazioni degli enti territoriali con cui si decide di partecipare a controversie giudiziarie.
  • Le spese giudiziarie non sono, per loro natura, determinabili con precisione al momento dell’assunzione dell’impegno e possono essere legittimamente imputate al capitolo di bilancio destinato alle spese processuali, ove esista copertura sufficiente.
  • Quando il ricorrente rinuncia al ricorso e la rinuncia è accettata dalla controparte, il giudizio di legittimità si estingue senza decisione sul merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullità

Testo integrale

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