Cassazione Penale, Ordinanza n. 05868/2025 del 13/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, già condannato in primo grado per detenzione e cessione di sostanze stupefacenti in concorso con altri, ha impugnato la sentenza di appello che aveva solo parzialmente ridotto la pena. Con un unico motivo ha dedotto vizio di motivazione ed erronea applicazione di legge, sostenendo che i fatti dovessero essere riqualificati nell'ipotesi di lieve entità prevista dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato perché i giudici di merito avevano escluso la lieve entità valorizzando la pluralità delle sostanze rinvenute, il fatto che l'attività di spaccio si svolgesse nell'abitazione dell'imputato mentre era sottoposto agli arresti domiciliari e la pluralità delle condotte accertate.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato la decisione di merito nella parte in cui aveva escluso l'ipotesi di lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 e aveva mantenuto la condanna già pronunciata, con rideterminazione della pena in anni 2 e mesi 8 di reclusione ed euro 12.000,00 di multa. In applicazione dell'art. 616 c.p.p., ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, rilevando l'assenza di elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
La fattispecie di lieve entità non è configurabile quando il fatto presenti elementi ostativi quali la pluralità delle sostanze, la pluralità delle condotte e lo svolgimento dell'attività di spaccio in un contesto concreto ritenuto non minimo.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che non risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
sentenza Corte cost. n. 186 del 2000
È richiamata quale parametro per escludere la sanzione pecuniaria solo quando la parte non sia in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; nel caso concreto tale assenza di colpa non è stata ravvisata.
Massime di principio
- L'ipotesi di lieve entità in materia di stupefacenti richiede una valutazione complessiva del fatto: pluralità delle sostanze, pluralità delle condotte e concreto contesto dell'attività illecita possono escluderne la configurabilità.
- Il ricorso per cassazione che si limiti a contestare la valutazione di merito senza confrontarsi con gli specifici elementi valorizzati dai giudici di merito può essere dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato.
- Quando il ricorso è inammissibile, la condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende segue automaticamente, salvo prova dell'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Come è indicizzato
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